COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO OLIMPIA CAPRI G. PECORARO – GARA VIRTUS FUTSAL FLEGREA / OLIMPIA CAPRI G. PECORARO DEL 3/2/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO OLIMPIA CAPRI G. PECORARO – GARA VIRTUS FUTSAL FLEGREA / OLIMPIA
CAPRI G. PECORARO DEL 3/2/2013
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. 78 del 7/2/2013 pag 1636, letto il referto dell’arbitro, preso atto
del tempestivo preannuncio e del reclamo con cui si comunica la sussistenza di causa di forza
maggiore da parte della società Olimpia Capri; rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata per
l’assenza della società Isola di Procida; osserva: la società reclamante ha ritualmente e
documentalmente giustificato, mediante certificazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo – “Guardia Costiera” di Capri, la mancata presenza in
campo. Inoltre, gli uffici della Guardia Costiera di Capri hanno puntualizzato nella certificazione
rilasciata in data 5.02.2013 alla società sportiva Olimpia Capri, gli orari di partenza (fino alle ore
10,20) riportati si riferivano sia ad unità navali aliscafi, sia ad unità navali traghetti, non sono partiti.
Premesso quanto sopra, considerato che l’orario fissato per la disputa della gara in epigrafe era
fissata alle ore 12.00 e che le avverse condizioni meteomarine non potevano, in una valutazione
obiettiva, configurare un rassicurante presupposto in ordine alla possibilità di disputa della gara
entro il periodo regolamentare d’attesa, tenuto conto dell’ulteriore esigenza di raggiungere, in tempo
utile, il campo di gioco dal porto, questo G.S.T., considerate tutte le circostanze, di fatto e di diritto,
nonché valutata la vicenda sulla base del principio della ragionevolezza, a maggior ragione al
cospetto di una comitiva di calciatori, in giorno feriale ed in condizioni meteomarine, definite
“avverse” da una certificazione ufficiale, rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto, ritiene di
dover accogliere il reclamo della società Olimpia Capri configurando, l’evento, in una causa di forza
maggiore. Il G.S.T., in applicazione dell’art. 55, comma 2, delle N.O.I.F.
DELIBERA
di rimandare la gara al competente C.R. Campania per la rifissazione.
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