COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 77. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN FERDINANDO RE – GARA REAL PERDIFUMO 2008 – SAN FERDINANDO RE DEL 20.01.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 77. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN FERDINANDO RE – GARA REAL PERDIFUMO 2008 – SAN FERDINANDO RE DEL 20.01.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, in due distinte sedute, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 73 del 24 gennaio 2013, pag. 1482, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della “squalifica fino al 20.07.2014” al calciatore Marsicano Luigi, nonché la sanzione della squalifica per otto giornate di gara a carico dei calciatori D’Andrea Dante, Marsicano Andrea, Pironti Lorenzo e Troccoli Gianluca. Con tempestivo ricorso, la società San Ferdinando Re ha impugnato le citate decisioni del G.S.T. Questo Collegio osserva che il ricorso è parzialmente fondato. Invero, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., il direttore di gara non è stato in grado di fornire alcuna indicazione in ordine a due circostanze: non aver notificato alcun provvedimento disciplinare, prima della sua decisione di sospendere definitivamente la gara; non aver invitato il capitano della società ricorrente ad intervenire, al fine della soluzione della vicenda. Deve, altresì, considerarsi che la società ricorrente ha prodotto corposa documentazione, a sostegno della propria tesi difensiva. Infine, deve necessariamente farsi riferimento al costante orientamento di questa C.D.T., relativo alla corrispondenza tra l’effettiva gravità delle infrazioni e le conseguenziali sanzioni disciplinari. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società San Ferdinando Re, riducendo al 30.09.2013 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Marsicano Luigi ed a cinque giornate di gara la sanzione della squalifica a carico dei calciatori D’Andrea Dante, Marsicano Andrea, Pironti Lorenzo e Troccoli Gianluca; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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