COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 78. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA CERVINARA I VIS ARIANO CALCIO DELL’11.02.2013 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
78. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA CERVINARA I VIS ARIANO CALCIO
DELL’11.02.2013 – ATT. MISTA
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità. Invero, il reclamo è stato
trasmesso (in data 18.02.2013, a mezzo raccomandata postale: ovvero, nei termini temporali
prescritti), dalla società reclamante, avverso le sanzioni, inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale,
dell’ammenda di euro 120.00 a carico della società; dell’inibizione, fino all’11.03.2013, a carico del
dirigente, sig. Lombardi Pasquale; della squalifica per sette giornate di gara a carico dei calciatore
Amatiello Christian; infine, della squalifica, per cinque giornate di gara, a carico dei calciatori Cioffi
Pietro, Cioffi Roberto e Iachetta Armando. Deve, tuttavia, osservarsi, quanto alla prima
inammissibilità, che il ricorso presentato dalla società Cervinara 1935 è stato sottoscritto dal
presidente, sig. Ricci Giuseppe, il quale, come risulta dal Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n.
67 del 10.01.2013, pag. 1264, risulta inibito fino al 5.03.2013; quanto alla seconda inammissibilità,
che, sulla base di quanto prescritto dall'art. 45, comma 3, lettera b), C.G.S., il reclamo è stato
sottoscritto anche dal dirigente, sig. Lombardi Pasquale, non delegato alla firma e comunque
anch’egli inibito, come dal C.U. n. 81 del 14.02.2013, sul quale sono state pubblicate proprio le
sanzioni impugnate con il reclamo in esame ed, infine, la sanzione in argomento non è impugnabile,
in quanto inferiore ad un mese (dal 14.02.2013, data di pubblicazione del C.U., all’11.03.2013). La
declaratoria d’inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto
prescritto, dal Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 33, comma 5. P.Q.M.
DELl BERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul
conto della società Cervinara.
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