COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 79. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ CARNEVALE SAVIANO – GARA CITTÀ CARNEVALE SAVIANO / STELLA NASCENTE DEL 16.02.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
79. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ CARNEVALE SAVIANO – GARA CITTÀ CARNEVALE
SAVIANO / STELLA NASCENTE DEL 16.02.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale del C.R. Campania, n. 83 del 21 febbraio 2013, pag. 1774, il Giudice Sportivo Territoriale
ha inflitto la sanzione della “ammenda di euro 60.00” alla società reclamante “per assenza forza
pubblica e perché propri sostenitori, nel corso della gara facevano esplodere diversi petardi e
fumogeni, persone non autorizzate sostavano sul campo di giuoco”. Con tempestivo ricorso, la
società Città Carnevale Saviano ha proposto reclamo avverso la citata decisione. Questo Collegio
rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dal rapporto del direttore di gara si
evince, chiaramente, che i petardi, “di piccolo taglio” (dal referto arbitrale), fatti esplodere da alcuni
tifosi locali durante la gara, non hanno “infastidito il regolare svolgimento della gara”, come
espressamente precisato dal direttore di gara nel suo rapporto ufficiale. Sotto il profilo della
quantificazione dell’ammenda, questa C.D.T. ritiene che essa debba essere ridotta ad euro 45,00, al
fine di un’equa corrispondenza della sanzione all’effettiva gravità delle infrazioni commesse. Deve,
comunque, sottolinearsi che, sia pure preso atto che i petardi erano “di piccolo taglio” e che non
hanno “infastidito”, essi erano stati comunque segnalati dal direttore di gara nel suo referto. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Città Carnevale Saviano,
riducendo ad euro 45,00 la sanzione dell’ammenda a carico della medesima società; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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