COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BERTONI BATTIPAGLIA – GARA PRINCIPI DORIA / BERTONI BATTIPAGLIA DEL 10/02/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO BERTONI BATTIPAGLIA – GARA PRINCIPI DORIA / BERTONI BATTIPAGLIA DEL
10/02/2013
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 81 del 14/2/2013 pag 1667, letto il referto dell’arbitro,
preso atto del tempestivo preannuncio e del reclamo con cui si comunica la sussistenza di causa di
forza maggiore da parte della società Bertoni Battipaglia, rilevato che la gara in epigrafe non si è
disputata per l’assenza della società Bertoni Battipaglia; osserva: la società reclamante ha
ritualmente e documentalmente giustificato, mediante certificazione rilasciata dal Comune di San
Gregorio Magno – “Area di Vigilanza”, la mancata presenza in campo. Inoltre, gli uffici su indicati
hanno puntualizzato nella certificazione rilasciata in data 11.02.2013 alla società sportiva Bertoni
Battipaglia, che, a causa di abbondanti nevicate che hanno interessato alcune strade del territorio,
esse erano intransitabili. Premesso quanto sopra, considerato che l’orario fissato per la disputa della
gara in epigrafe era fissata alle ore 15.00 e che le avverse condizioni meteorologiche non potevano,
in una valutazione obiettiva, configurare un rassicurante presupposto in ordine alla possibilità di
disputa della gara entro il periodo regolamentare d’attesa, tenuto conto dell’ulteriore esigenza di
raggiungere, in tempo utile, il campo di gioco, questo G.S.T., considerate tutte le circostanze, di
fatto e di diritto, nonché valutata la vicenda sulla base del principio della ragionevolezza, a maggior
ragione al cospetto di una comitiva di calciatori, in condizioni meteorologiche, definite “avverse” da
una certificazione ufficiale, rilasciata dalla competente sezione del Comune di San Gregorio Magno,
ritiene di dover accogliere il reclamo della società Bertoni Battipaglia, configurandosi l’evento in una
causa di forza maggiore. Il G.S.T., in applicazione dell’art. 55, comma 2, delle N.O.I.F.
DELIBERA
di rimandare la gara al competente C.R. Campania per la rifissazione.
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