COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO PUGLIANO – GARA E.F. PORTOFINO CLUB / ATLETICO PUGLIANO DEL 18.11.2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO PUGLIANO – GARA E.F. PORTOFINO CLUB / ATLETICO PUGLIANO DEL 18.11.2013 Il G.S.T., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Atletico Pugliano, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Oliva Massimiliano (nato il 28.08.1973). La società reclamante si duole che la società Portofino Club, abbia fatto partecipare, alla gara in epigrafe, il calciatore Oliva Massimiliano, il quale, sebbene fosse stato squalificato fino al 20.11.2012, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 39 del C.R. Campania del’8.11.2012, pag. 758, non avrebbe scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Con nota del 6.12.2012 la società Atletico Pugliano, a firma del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, chiedevano l’annullamento del ricorso fatto nei confronti della società E.F. Portofino Club, in quanto redatto da persona estranea alla società e con firma apocrifa del Presidente. Di conseguenza, questo G.S.T. ritiene rimettere gli atti del presente giudizio alla Procura federale della F.I.G.C., per i relativi accertamenti di sua competenza. Per tali motivi DELIBERA di sospendere il giudizio relativo al reclamo, che risulterebbe proposto dalla società Atletico Pugliano, nonché di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., al fine degli accertamenti, di cui alla nota firmata dal Presidente, Vice Presidente e Segretario della società Atletico Pugliano.
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