COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PANDOLA 2010 – GARA ROCCHESE / PANDOLA DEL 19/01/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PANDOLA 2010 – GARA ROCCHESE / PANDOLA DEL 19/01/2013 Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Pandola 2010, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Colletto Domenico (nato il 10.07.1972), rileva che il reclamo medesimo è infondato e, pertanto, va rigettato. La reclamante si duole che la società Rocchese abbia fatto partecipare, alla gara in epigrafe, il nominato calciatore Colletto Domenico, sebbene egli, ad avviso della reclamante, risultasse tesserato a favore di altra società (Savoia), appartenente al Dipartimento Interregionale della L.N.D., in qualità di allenatore. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania e dalla nota del Dipartimento Interregionale della L.N.D., pervenuta in data 22.02.2013, è emerso, viceversa, che il calciatore risulta regolarmente tesserato, dal 15.01.2013, a favore della società Rocchese, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame. Per quanto riguarda, poi, la posizione del predetto calciatore, relativa al presunto suo tesseramento, come allenatore, a favore dell’innanzi nominata società del Dipartimento Interregionale, quest’ultimo, nella sua richiamata nota, ha segnalato che, effettivamente, il sig. Colletto Domenico è risultato presente, a vario titolo (come allenatore, o con altre qualifiche: massaggiatore e/o dirigente), durante la corrente stagione sportiva 2012/2013, fino al tre novembre 2012. Il predetto Dipartimento Interregionale ha espressamente chiarito, altresì, che il sig. Colletto Domenico non risulta tesserato, come allenatore. In buona sostanza, deve precisarsi che il più volte nominato sig. Colletto Domenico, nel corso della stagione sportiva 2012/2013, si è tesserato esclusivamente come calciatore, con la già indicata decorrenza, a favore della società Rocchese e che la sua presenza, nelle gare della società Savoia, è da qualificare svolta come “non tesserato”. Invero, l’unico tesseramento come allenatore deve essere formalizzato nel rispetto della prescritta procedura di sottoscrizione di un modulo ufficiale di tesseramento, firmato dal calciatore e/o dal tecnico (modello F.I.G.C. – Settore Tecnico). Di conseguenza la partecipazione, alla gara in epigrafe, del nominato calciatore è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Pandola 2010; di trasmettere copia della presente delibera al Settore Tecnico della F.I.G.C. (specificamente competente in ordine ai tecnici, anche sotto il profilo disciplinare), per eventuali provvedimenti a carico del sig. Colletto Domenico (nato il 10.07.1972); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società.
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