COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO PORTICI 2009 – GARA PIETRO ABBATE / A. PORTICI 2009 DEL 19.01.2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 28 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO PORTICI 2009 – GARA PIETRO ABBATE / A. PORTICI 2009 DEL 19.01.2013 Il G.S.T., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Atletico Portici, relativo alla supposta posizione irregolare di un calciatore ed irregolare svolgimento della gara, rileva nel merito che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La reclamante si duole che i calciatori: Sorrentino Andrea (nato il 18.07.1985), inserito in distinta della società Pietro Abbate avrebbe preso parte alla gara de qua, senza averne titolo in quanto non tesserato, ed inoltre lamentava un presunto errore tecnico dell’arbitro che non avrebbe effettuato correttamente il riconoscimento del su indicato calciatore. Orbene letti gli atti ufficiali di gara e sentito l’arbitro a chiarimenti è emerso che nella distinta della società Pietro Abbate, al numero 1, vi era indicato per mero errore di trascrizione il nominativo Sorrentino Andrea, poi corretto, in presenza dell’arbitro, dalla dirigenza della società Pietro Abate in Cozzolino Andrea, identificato dallo stesso direttore di gara, con carta d’identità corrispondente al calciatore Cozzolino Andrea, nato il 18.07.1985. La copia della distinta di gara consegnata alla società Atletico Portici, non riportava tale correzione, in quanto l’arbitro aveva già provveduto precedentemente alla consegna. Di conseguenza la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore Cozzolino Andrea, nato il 18.07.1985, è da considerarsi regolare, sia agli effetti del tesseramento sia in ordine al suo regolare svolgimento. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletico Portici; di confermare il risultato acquisito sul campo; di infliggere alla società Pietro Abbate la sanzione di euro 30,00 per errata compilazione della distinta; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della reclamante.
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