COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 13.02.2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA VIADANA – CAVEZZO DEL 27/01/2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 13.02.2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA VIADANA - CAVEZZO DEL 27/01/2013 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 30 del 30/01/2013, ha esaminato il reclamo presentato, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Viadana con il quale si chiede che alla Soc. Cavezzo sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 per violazione di quanto contenuto nel C.U. n° 4 del 27/07/2012 del C.R.E.R. e quindi anche in violazione dell’art. 17 comma 5) lett. c) C.G.S. A sostegno del proprio reclamo la Soc. Viadana deduce che, nel corso della gara di cui all’oggetto, la Soc. Cavezzo ha schierato in campo un numero di “giovani” calciatori inferiore a quello previsto dal sovra citato Comunicato Ufficiale. In particolare, al 28° minuto del secondo tempo, era uscito dal terreno di gioco il calciatore n° 11 Bardi Michael (nato il 14/02/1993) ed era entrato in sua sostituzione il calciatore n° 16 Amoako George (nato il 04/04/1991). Per effetto di questa sostituzione, e a partire da tale momento, non veniva rispettata la regola stabilita dal C.R.E.R., contenuta nel Comunicato Ufficiale n° 4 del 27/07/2012, che impone a ciascuna squadra di schierare in campo, sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa, calciatori così distinti in relazione alle rispettive fasce d’età: - uno, nato dal 1° gennaio 1992 in poi; dagli atti ufficiali questo Giudice Sportivo ha rilevato che il reclamo è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Verificato che la Soc. Cavezzo ha effettuato le seguenti sostituzioni: •al 20° del secondo tempo esce il n° 5 Isgro Facundo ( nato il 10/05/1994) ed entra il calciatore n°13 Soffiatti Mnuel (nato il 14/12/1990); •al 28° del secondo tempo esce il n°11 Bardi Michael nato il (14/02/1993) ed entra il nr. 16 Amoako George ( nato il 04/04/1991); •al 31° del secondo tempo esce il n° 9 Semeraro Paolo nato il ( 01/02/1976 ) ed entra il nr. 17 Tassi Matteo nato il 10/08/1992; Rilevato che procedendo in tale maniera la Soc. Cavezzo dal 28° minuto del secondo tempo non schierava in campo nessun giovane calciatore nato dal 1° gennaio 1992 in poi, pertanto veniva meno a quanto sancito dal C.U. nr. 4 del 27/07/2012; Considerato che, ai sensi dell’art. 34 bis delle NOIF, e dell’art. 17 comma 5) lett. c) C.G.S. e in relazione al C.U. n° 4 del 27/07/2012, la Soc. Cavezzo è venuta meno all’ obbligo previsto in materia di utilizzo dei giovani calciatori e, pertanto, alla stessa va inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 P.Q.M. Delibera: di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Viadana, di infliggere alla Soc. Cavezzo la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: VIADANA – CAVEZZO 3 - 0 Di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Viadana.
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