COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 13.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 73 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. JUNIOR REAL MARIGNANO Avverso squalifica per 3 giornate calc. CECCARONI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 30.1.2013 gara REAL MARIGNANO – FONTANELLE del 27.1.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 13.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 73 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. JUNIOR REAL MARIGNANO Avverso squalifica per 3 giornate calc. CECCARONI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 30.1.2013 gara REAL MARIGNANO – FONTANELLE del 27.1.2013 L’A.S.D. JUNIOR REAL MARIGNANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento , ritenendolo eccessivo in quanto non vi sono stati insulti verbali contro l’arbitro, ma solo una interpretazione dei gesti del giocatore. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. CECCARONI, veniva espulso per avergli rivolto, da non più di tre metri di distanza, una frase offensive, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. CECCARONI MATTEO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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