COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 20.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 77 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. CALENDASCO CALCIO Avverso squalifica al 7.4.2013 calc. FORNACIARI DAVIDE delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 30 del 6.2.2013 gara CALENDASCO – FOLGORE del 3.2.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 20.02.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
77 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. CALENDASCO CALCIO
Avverso squalifica al 7.4.2013 calc. FORNACIARI DAVIDE
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 30 del 6.2.2013
gara CALENDASCO – FOLGORE del 3.2.2013
L’A.S.D. U.S. CALENDASCO CALCIO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra
indicato provvedimento sostenendo che il calc. FORNACIARI non ha rivolto all’arbitro(donna) frasi irripetibili, ma solo “una
frase poco elegante nei confronti di una signora, che voleva essere, tuttalpiù, una forma ironica di disappunto nei
confronti della direzione di gara altezzosa e dispotica”. D’altra parte, l’arbitro “per tutto il corso della gara ha usato, nei
confronti del capitano e del vice capitano, in risposta a proteste e richieste di chiarimenti sempre educate e nei limiti, frasi
di scherno ed ironiche sicuramente fuori luogo. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, escludendo in modo assoluto di essersi rivolta ai
giocatori dell’U.S. Calendasco Calcio con frasi ironiche e di scherno, ha integralmente confermato il referto originario, dal
quale si rileva che il calc. FORNACIARI, a fine gara, le indirizzava, urlando, una serie di frasi offensive ed oltremodo
scurrili, che si ritiene di omettere in questa sede;;
- considerato che dalla istruttoria svolta non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e
quindi le decisioni, assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 7.4.2013 del calc. FORNACIARI DAVIDE.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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