COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 27.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA CODIGORESE – POGGESE DEL 17/02/2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 27.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA CODIGORESE - POGGESE DEL 17/02/2013 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 33 del 20/ 02/2013, ha esaminato il reclamo presentato, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Codigorese con il quale si chiede che alla Soc. Poggese sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per violazione di quanto contenuto nel C.U. n° 4 del 27/0 7/2012 del C.R.E.R. e quindi anche in violazione dell’art. 17 comma 5) lett. c) C.G.S. A sostegno del proprio reclamo la Soc. Codigorese deduce che, nel corso della gara di cui all’oggetto, la Soc. Poggese ha schierato in campo un numero di “giovani” calciatori inferiore a quello previsto dal sovra citato Comunicato Ufficiale. In particolare, al 19° minuto del secondo tempo, era uscito dal terreno di gioco il calciatore n° 10 El Mouazzi Abderrahim (nato il 14/09/1992) ed era entrato in sua sostituzione il calciatore n° 16 Rimondi Andrea (nato il 30 /03/1990). Per effetto di questa sostituzione, e a partire da tale momento, non veniva rispettata la regola stabilita dal C.R.E.R., contenuta nel Comunicato Ufficiale n° 4 del 27/07/2012, che impo ne a ciascuna squadra di schierare in campo, sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa, calciatori così distinti in relazione alle rispettive fasce d’età: - uno, nato dal 1° gennaio 1992 in poi; Dagli atti ufficiali questo Giudice Sportivo ha rilevato che il reclamo è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Verificato che la Soc. Poggese ha effettuato le seguenti sostituzioni: •al 19° del secondo tempo esce il n° 10 El Mouazzi Abderrahim ( nato il 14/09/1992) ed entra il calciatore n°16 Rimondi Andrea (nato il 30/03/1990); •al 25° del secondo tempo esce il n°09 Capone Damia no nato il (20/09/1986) ed entra il nr. 18 Xheleshi Lorenc ( nato il 4/08/1990); •al 26° del secondo tempo esce il n° 11 Bergami Luc a nato il ( 03/08/1988 ) ed entra il nr. 14 Misuri Riccardo nato il 13/08/1992; Rilevato che procedendo in tale maniera la Soc. Poggese dal 19° minuto del secondo tempo non schierava in campo nessun “ giovane “ calciatore nato dal 1° gennaio 1 992 in poi, pertanto veniva meno a quanto sancito dal C.U. nr. 4 del 27/07/2012; Considerato che, ai sensi dell’art. 34 bis delle NOIF, e dell’art. 17 comma 5) lett. c) C.G.S. e in relazione al C.U. n° 4 del 27/07/2012, la Soc. Poggese è venuta meno all’ obbligo previsto in materia di utilizzo dei giovani calciatori e, pertanto, alla stessa va inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 P.Q.M. Delibera: di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Codigorese, di infliggere alla Soc. Poggese la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: CODIGORESE – POGGESE 3 - 0 Di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Codigorese.
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