COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 del 26.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della ASD PORDENONE (Calcio a 5 C 1) avverso la squalifica al proprio tesserato Mattia MARCHINI fino al 16.01.2014 (in c.u. n° 78 del 17.01.2013).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 97 del 26.02.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO della ASD PORDENONE (Calcio a 5 C 1) avverso la squalifica al proprio tesserato
Mattia MARCHINI fino al 16.01.2014 (in c.u. n° 78 del 17.01.2013).
Con tempestivo reclamo, ritenendola eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta posta in essere
dal proprio tesserato Mattia MARCHINI, la ASD PORDENONE CALCIO A 5 impugnava la decisione
assunta dal G.S.T. di squalifica fino al 16.01.2014, “Ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. d) del C.G.S. Per
condotta violenta nei confronti dell'arbitro, in quanto, dopo essere stato espulso a seguito di seconda
ammonizione, si avvicinava, con atteggiamento minaccioso, al direttore di gara arrivando con il proprio
viso a circa dieci centimetri da quello dell'arbitro stesso e rivolgendo a quest'ultimo espressioni
irriguardose; nel mentre veniva allontanato dai compagni di squadra, allungava il braccio e, con la mano
aperta, colpiva volontariamente l'arbitro sulla guancia destra; non riusciva però, in tale circostanza, ad
imprimere forza e violenza al colpo soltanto perché trattenuto dai compagni; l'arbitro, nell'occasione, non
riportava conseguenze né dal punto di vista fisico né da quello psicologico, tanto che continuava nella
direzione della gara; dopo la fine dell'incontro, il Marchini si ripresentava sul terreno di gioco
manifestando ancora atteggiamento minaccioso verso un avversario e verso l'arbitro, ma veniva
immediatamente portato via a forza dai compagni di squadra, che in tal modo gli impedivano di
avvicinarsi sia al predetto avversario che al direttore di gara.”
Come è diritto di tutti i reclamanti, la società chiedeva formalmente di essere sentita. Così, come al
solito, la CDT si attivava prontamente per organizzare l’audizione e la convocava per il 07.02.2013.
Non essendosi presentato all’ora di convocazione al cospetto della CDT alcun incaricato della società,
trascorsi quindici minuti nell’inutile attesa, pur non tenuta a farlo, la CDT si preoccupava di cercare
telefonicamente un dirigente della reclamante per chiedere se avesse avuto un problema dell’ultimo
momento; questi beatamente rispondeva che nessuno si sarebbe presentato alla audizione perché la
Società vi aveva rinunciato, senza preoccuparsi di darne avviso al Comitato.
La CDT, superata per spirito di servizio ogni umana pulsione ritorsiva per questa irrispettosa condotta
della reclamante, che non ha avuto l’apertura di chiedersi quale sia il dietro le quinte di ogni richiesta di
audizione, entra nel merito del reclamo inoltrato, e parzialmente lo accoglie.
La reclamante, pur censurando il gesto del MARCHINI, affermava che questi aveva semplicemente
“lambito la guancia dell'arbitro mentre veniva allontanato e strattonato dai compagni, senza imprimere
volutamente forza e violenza”, tanto che il direttore di gara, come affermato in referto, non riportava
alcuna conseguenza, fisica o psicologica, dall'accaduto.
Affermava inoltre che il MARCHINI, al termine della gara, era rientrato nel recinto di gioco
esclusivamente per raggiungere i propri dirigenti accompagnatori e riprendere la via di casa. In tale
circostanza, avendo incontrato involontariamente un avversario provocatore, il MARCHINI era caduto
nella provocazione, rivolgendosi (esclusivamente) nei confronti dell'avversario con frasi dall'analogo
contenuto offensivo, prima di essere (nuovamente) allontanato dai compagni di squadra. La reclamante
concludeva chiedendo, in via principale, l'annullamento della sanzione inflitta al proprio calciatore, ed
invia subordinata la riduzione della squalifica a 8 giornate (pena minima prevista dall'art. 19, punto 4,
lett. d) C.G.S.) ovvero in una misura equamente rapportata alla gravità del fatto.
Non vi è dubbio che la condotta posta in essere dal MARCHINI, così come dettagliatamente descritta
dal direttore di gara in referto e nel rapporto supplementare, integri gli estremi della violenza avverso il
direttore di gara. Il predetto calciatore ha infatti espresso in modo inequivocabile la volontà di offendere
ed aggredire, anche in modo fisico, l'arbitro, fino ad arrivare ad attingerlo in una parte molto delicata
quale il viso.
Il fatto che (fortunatamente) il colpo inferto sia stato di lieve intensità non muta la qualificazione della
fattispecie, posto che il MARCHINI non è riuscito compiutamente nel proprio intento esclusivamente per
il provvidenziale intervento dei compagni di squadra. In ambito di giustizia sportiva, come è noto, il
tentativo di violenza è pacificamente equiparato alla violenza consumata.
Inoltre gli atteggiamenti minacciosi posti in essere al termine della gara nei confronti del direttore e di un
avversario, oltre a costituire una ulteriore ed autonoma condotta rilevante dal punto di vista disciplinare,
hanno dato conferma di quali fossero le intenzioni del calciatore, denotando altresì una totale assenza di
resipiscenza in capo allo stesso.
Ciò detto, ritiene tuttavia questa C.D.T. che l'assenza di qualsiasi conseguenza in capo all'arbitro, che
non ha necessitato di alcuna assistenza ed ha continuato regolarmente nella direzione della gara,
rappresenti comunque un fatto da tenere in debita considerazione in sede di quantificazione della
sanzione, da parametrarsi sulla base di quanto disposto dall'art. 19, punto 4, lett. d) C.G.S..
Alla luce delle suesposte osservazioni, sanzione equa e giusta da irrogare al MARCHINI appare essere
quella indicata in dispositivo.
PQM
La C.D.T. – FVG così dispone: accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta
al calciatore MARCHINI Mattia a tutto il 31.10.2013.
- Dispone non addebitarsi la tassa reclamo versata.
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