COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 del 26.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della ASD PORDENONE (Calcio a 5 C 1) avverso la squalifica al proprio tesserato Mattia MARCHINI fino al 16.01.2014 (in c.u. n° 78 del 17.01.2013).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 del 26.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della ASD PORDENONE (Calcio a 5 C 1) avverso la squalifica al proprio tesserato Mattia MARCHINI fino al 16.01.2014 (in c.u. n° 78 del 17.01.2013). Con tempestivo reclamo, ritenendola eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta posta in essere dal proprio tesserato Mattia MARCHINI, la ASD PORDENONE CALCIO A 5 impugnava la decisione assunta dal G.S.T. di squalifica fino al 16.01.2014, “Ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. d) del C.G.S. Per condotta violenta nei confronti dell'arbitro, in quanto, dopo essere stato espulso a seguito di seconda ammonizione, si avvicinava, con atteggiamento minaccioso, al direttore di gara arrivando con il proprio viso a circa dieci centimetri da quello dell'arbitro stesso e rivolgendo a quest'ultimo espressioni irriguardose; nel mentre veniva allontanato dai compagni di squadra, allungava il braccio e, con la mano aperta, colpiva volontariamente l'arbitro sulla guancia destra; non riusciva però, in tale circostanza, ad imprimere forza e violenza al colpo soltanto perché trattenuto dai compagni; l'arbitro, nell'occasione, non riportava conseguenze né dal punto di vista fisico né da quello psicologico, tanto che continuava nella direzione della gara; dopo la fine dell'incontro, il Marchini si ripresentava sul terreno di gioco manifestando ancora atteggiamento minaccioso verso un avversario e verso l'arbitro, ma veniva immediatamente portato via a forza dai compagni di squadra, che in tal modo gli impedivano di avvicinarsi sia al predetto avversario che al direttore di gara.” Come è diritto di tutti i reclamanti, la società chiedeva formalmente di essere sentita. Così, come al solito, la CDT si attivava prontamente per organizzare l’audizione e la convocava per il 07.02.2013. Non essendosi presentato all’ora di convocazione al cospetto della CDT alcun incaricato della società, trascorsi quindici minuti nell’inutile attesa, pur non tenuta a farlo, la CDT si preoccupava di cercare telefonicamente un dirigente della reclamante per chiedere se avesse avuto un problema dell’ultimo momento; questi beatamente rispondeva che nessuno si sarebbe presentato alla audizione perché la Società vi aveva rinunciato, senza preoccuparsi di darne avviso al Comitato. La CDT, superata per spirito di servizio ogni umana pulsione ritorsiva per questa irrispettosa condotta della reclamante, che non ha avuto l’apertura di chiedersi quale sia il dietro le quinte di ogni richiesta di audizione, entra nel merito del reclamo inoltrato, e parzialmente lo accoglie. La reclamante, pur censurando il gesto del MARCHINI, affermava che questi aveva semplicemente “lambito la guancia dell'arbitro mentre veniva allontanato e strattonato dai compagni, senza imprimere volutamente forza e violenza”, tanto che il direttore di gara, come affermato in referto, non riportava alcuna conseguenza, fisica o psicologica, dall'accaduto. Affermava inoltre che il MARCHINI, al termine della gara, era rientrato nel recinto di gioco esclusivamente per raggiungere i propri dirigenti accompagnatori e riprendere la via di casa. In tale circostanza, avendo incontrato involontariamente un avversario provocatore, il MARCHINI era caduto nella provocazione, rivolgendosi (esclusivamente) nei confronti dell'avversario con frasi dall'analogo contenuto offensivo, prima di essere (nuovamente) allontanato dai compagni di squadra. La reclamante concludeva chiedendo, in via principale, l'annullamento della sanzione inflitta al proprio calciatore, ed invia subordinata la riduzione della squalifica a 8 giornate (pena minima prevista dall'art. 19, punto 4, lett. d) C.G.S.) ovvero in una misura equamente rapportata alla gravità del fatto. Non vi è dubbio che la condotta posta in essere dal MARCHINI, così come dettagliatamente descritta dal direttore di gara in referto e nel rapporto supplementare, integri gli estremi della violenza avverso il direttore di gara. Il predetto calciatore ha infatti espresso in modo inequivocabile la volontà di offendere ed aggredire, anche in modo fisico, l'arbitro, fino ad arrivare ad attingerlo in una parte molto delicata quale il viso. Il fatto che (fortunatamente) il colpo inferto sia stato di lieve intensità non muta la qualificazione della fattispecie, posto che il MARCHINI non è riuscito compiutamente nel proprio intento esclusivamente per il provvidenziale intervento dei compagni di squadra. In ambito di giustizia sportiva, come è noto, il tentativo di violenza è pacificamente equiparato alla violenza consumata. Inoltre gli atteggiamenti minacciosi posti in essere al termine della gara nei confronti del direttore e di un avversario, oltre a costituire una ulteriore ed autonoma condotta rilevante dal punto di vista disciplinare, hanno dato conferma di quali fossero le intenzioni del calciatore, denotando altresì una totale assenza di resipiscenza in capo allo stesso. Ciò detto, ritiene tuttavia questa C.D.T. che l'assenza di qualsiasi conseguenza in capo all'arbitro, che non ha necessitato di alcuna assistenza ed ha continuato regolarmente nella direzione della gara, rappresenti comunque un fatto da tenere in debita considerazione in sede di quantificazione della sanzione, da parametrarsi sulla base di quanto disposto dall'art. 19, punto 4, lett. d) C.G.S.. Alla luce delle suesposte osservazioni, sanzione equa e giusta da irrogare al MARCHINI appare essere quella indicata in dispositivo. PQM La C.D.T. – FVG così dispone: accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore MARCHINI Mattia a tutto il 31.10.2013. - Dispone non addebitarsi la tassa reclamo versata.
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