COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99 del 01.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della ASD POZZUOLO DEL FRIULI avverso la squalifica al proprio tesserato Massimo FABBRO per 3 giornate di gara (in c.u. n° 90 del 17.01.2013).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 99 del 01.03.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO della ASD POZZUOLO DEL FRIULI avverso la squalifica al proprio tesserato Massimo
FABBRO per 3 giornate di gara (in c.u. n° 90 del 17.01.2013).
Con tempestivo reclamo, ritenendola eccessiva rispetto alla condotta posta in essere dal proprio
tesserato Massimo FABBRO, la ASD POZZUOLO DEL FRIULI impugnava la decisione assunta dal
G.S.T. di squalifica per 3 giornate di gara “ Ai sensi dell'art.19, punto 4, lett. b) del CGS Per essere stato
espulso al 41’ del secondo tempo per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in
quanto, a gioco fermo, lo colpiva volontariamente, non con eccessiva violenza, con un pugno sulla parte
laterale del volto; il calciatore colpito cadeva a terra; si rialzava comunque subito senza lamentare
alcuna conseguenza”.
La reclamante offriva la disponibilità ad un “chiarimento” e chiedeva un incontro di verifica tra le parti,
indicando nello specifico il calciatore FABBRO Massimo, il direttore di gara, il presidente o dirigente
delegato della società avversaria “per chiarire quanto accaduto e darne una giusta e corretta
valutazione”.
La reclamante erroneamente ha ritenuto che l’espulsione fosse fondata su un fallo commesso dal
proprio calciatore durante uno scontro di gioco, ed ha fermamente contestato tale impostazione senza
avvedersi che la motivazione della squalifica descriveva che l’azione che ha imposto la sanzione
disciplinare fosse avvenuta “a gioco fermo”. Se la violazione è avvenuta “a gioco fermo”, certamente il
calciatore non è stato espulso e squalificato per il fallo commesso in uno scontro di gioco, ma per una
attività commessa in un momento successivo.
È diritto delle società e dei tesserati interessati chiedere con urgenza, a proprie spese e comunque
versando la tassa reclamo, copia degli atti di gara onde poter capire che cosa sia stato contestato al
proprio tesserato e onde valutare se un eventuale reclamo possa trovare ipotesi di accoglimento.
Esaminati gli atti, alla riunione del 28.02.2013, la C.D.T. riceveva un dirigente della ASD POZZUOLO
DEL FRIULI, giusta delega scritta del suo nuovo Presidente. Il Presidente della CDT gli dava lettura
della refertazione arbitrale, s’ che i reclamante doveva prendere atto “Ldella verbalizzazione dell’arbitro
e del supplemento di rapporto e solo ora mi capacito che l’Arbitro non ha sanzionato l’azione di gioco,
come ritenevamo in un primo tempo, ma un fatto successivo a gioco fermo, che nessuno di noi ha visto.
Chiedo comunque una riduzione della squalifica”.
Ciò posto, va doverosamente rammentato che, in ragione dei regolamenti processuali (Art. 35, co. 1.1.
C.G.S., secondo cui i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare) non è ammissibile la mera negazione – ovvero una alternativa
reinterpretazione di parte – dei fatti verificatisi durante la gara ed al termine della stessa, resa dalla
reclamante.
Né, per il medesimo regolamento processuale, appare ammissibile la richiesta di acquisizione di un
confronto con l’arbitro e con i dirigenti di altra società.
In relazione alla sanzione comminata a carico del sig. FABBRO Massimo, il referto arbitrale è
estremamente chiaro, intrinsecamente coerente e scevro da dubbi di sorta sulla responsabilità
dell’interessato. Né dubbi possono sorgere in ordine alla qualifica della sanzione adottata dal G.S.T.
La circostanza per cui l’atto lesivo sia stato effettuato con “violenza”, anche se con una portata modesta
di “violenza”, e che l’avversario si sia rialzato subito proseguendo la gara risulta coerente con la
sanzione applicata dal G.S.T. che, inquadrata la fattispecie nell’ambito di atto violento nei confronti di
calciatore, ha mantenuto la sanzione nel minimo previsto dall’art. 19, punto 4, lett. b) del CGS e pertanto
merita conferma.
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG così decide:
- conferma la squalifica di tre giornate comminata al calciatore FABBRO MASSIMO;
- dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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