COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. TRANQUILLI BIAGIO , PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ CASPERIA 2006, E DELLA SOCIETA’ CASPERIA 2006

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. TRANQUILLI BIAGIO , PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ CASPERIA 2006, E DELLA SOCIETA’ CASPERIA 2006 Il Comitato Regionale Lazio con nota del 16 aprile 2012 ha segnalato alla Procura Federale gli atti di violenza subiti dall’arbitro della gara Casperia 2006 – Pro Calcio Anguillara del 25 marzo 2012. Veniva esaminato il rapporto arbitrale e le successive integrazioni da cui emerge chiaramente che l’arbitro è stato aggredito sia sul terreno di gioco da un calciatore della società Casperia 2006, non identificato, sia negli spogliatoi dal Presidente della società Casperia 2006, Tranquilli Biagio, identificato a seguito di precisa domanda rivolta al Vice Presidente Formichelli Massimo dallo stesso arbitro. L’arbitro, ascoltato dall’inquirente, ha confermato i fatti esposti nel suo referto e che le conseguenze dell’aggressione subita sono esposte nel referto di pronto soccorso dell’Ospedale di Tivoli, già trasmesso al C.R. Lazio. Veniva ascoltato in sede di indagini il Presidente della società Casperia 2006, Tranquilli Biagio, il quale ha negato di aver aggredito il direttore di gara negli spogliatoi al termine della gara. Veniva anche ascoltato il Vice Presidente Formichelli Massimo, il quale dichiarava di non essere in grado di dire se vi è stata o meno aggressione dell’arbitro al termine dell’incontro. Veniva quindi nuovamente convocato il Presidente Tranquilli, già preavvertito nell’audizione del 12- 7-2012 della necessità di essere sottoposto ad un confronto con il direttore di gara per l’eventuale riconoscimento, ma lo stesso non si presentava, benché ritualmente convocato per il 27 settembre 2012 e poi, a seguito dell’assenza, per il 5 ottobre 2012, e dall’assenza la Procura Federale traeva il convincimento della responsabilità dello stesso nell’evento. La Procura Federale provvedeva, quindi, al deferimento del Presidente Tranquilli Biagio per violazione dell’articolo 1 comma 3 CGS per l’assenza all’audizione disposta dalla Procura Federale, e per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS per aver commesso atti di violenza al termine della gara Casperia 2006 – Pro Calcio Anguillara del 25 maggio 2012 nei confronti del direttore di gara; veniva quindi deferita la società Casperia 2006 per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2 CGS. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive. Nessuno dei deferiti faceva pervenire scritti difensivi né compariva alla riunione. Il rappresentante della Procura Federale chiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Tranquilli Biagio anni quattro di inibizione, Società Casperia 2006 € 5.000 di ammenda. Ritiene la Commissione che i fatti ascritti al Presidente Tranquilli Biagio siano abbondantemente provati. Nell’immediatezza, l’Arbitro ebbe a richiedere al vice presidente della società, presente nel recinto degli spogliatoi, le generalità della persona che lo aveva colpito, indicandogli l’aggressore, ricevendo la risposta che si trattava appunto del presidente della società. E’ evidente che tale dichiarazione è dotata di assoluta genuinità ed è stata confermata in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura Federale e non è certo in contrasto con l’affermazione dello stesso vice presidente, che afferma di non aver visto l’aggressione, confermando però che l’Arbitro gli indicò una persona chiedendone le generalità e che tale persona era proprio il Presidente Biagio Tranquilli. La Commissione ritiene però di non condividere nel quantum le richieste sanzionatorie della Procura Federale. Infatti la sanzione richiesta per il Tranquilli è incongrua per difetto essendo costante giurisprudenza della Commissione comminare a dirigenti che, al termine della gara, aggrediscano l’Arbitro, con reiterati atti di violenza, provocando conseguenze gravi ed accertate documentalmente con referti medici di pronto soccorso, la sanzione massima edittale, arrivando nei casi più gravi alla declaratoria della preclusione alla permanenza nei ranghi federali. In questo caso ricorrono tutti questi elementi. Infatti l’Arbitro venne colpito nel suo spogliatoio al termine della gara, in modo improvviso e proditorio, con un forte pugno e poi venne afferrato per il collo sino quasi allo strangolamento, tanto che in sede di accertamento presso il Pronto Soccorso di Tivoli, venivano concessi sette giorni di prognosi e veniva apprezzata una contusione della regione zigomatica dx ed una distrazione dei muscoli del collo. Inoltre non può sottacersi il comportamento tenuto dal dirigente nel procedimento disciplinare ove si è dapprima trincerato dietro la negatoria assoluta di responsabilità per poi rendersi uccel di bosco alle successive convocazioni ove doveva svolgersi il confronto con il direttore di gara che lo avrebbe fatalmente inchiodato alle sue responsabilità, per poi rimanere totalmente inerte nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare. Ritiene quindi la Commissione che al Tranquilli vada comminata la sanzione della inibizione per cinque anni e della preclusione dalla permanenza nei ranghi federali. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di comminare le seguenti sanzioni: TRANQUILLI Biagio, Presidente della società Casperia 2006, inibizione per cinque anni con proposta di preclusione dalla permanenza nei ranghi federali. Nulla a carico della Società A.S.D. CASPERIA 2006 in quanto inattiva a far data dal 2.8.2013. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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