COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO FORMIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 138 DEL 24-1- 2013 IN MERITO ALLA GARA PRO FORMIA – CAMPODIMELE DEL 23-12-2012 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO FORMIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 138 DEL 24-1- 2013 IN MERITO ALLA GARA PRO FORMIA – CAMPODIMELE DEL 23-12-2012 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA La Società Pro Formia ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo con la quale veniva respinto il reclamo proposto per posizione irregolare del calciatore Cianciaruso Sandro della società Campodimele che sarebbe risultato in posizione di squalifica. Sosteneva la reclamante che il calciatore in questione al momento della disputa della gara del 23-12-2012 Pro Formia – Campodimele non aveva scontato la giornata di squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale 110 del 13-12-2012. A tal fine eccepiva che la successiva gara del 16-12-2012 Campodimele – Selvavetere Fondi non si era disputata per la rinuncia al campionato, comunicata con fax al Comitato Regionale Lazio il 14-12-2012, della società Selvavetere Fondi e quindi tale gara non doveva essere considerata valida ai fini dell’espiazione della squalifica, a mente dell’articolo 22 comma 4 del CGS. Il Giudice Sportivo aveva invece ritenuto perfettamente regolare la posizione del calciatore Cianciaruso in quanto, con decisione pubblicata sul C.U. n. 126 del 10-1-2013 relativa alla gara Campodimele – Selvavetere Fondi aveva inflitto alla società Selvavetere Fondi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 per rinuncia e quindi la gara doveva essere considerata valida ai fini della classifica con la conseguente espiazione della sanzione del calciatore Cianciaruso, a nulla rilevando la successiva declatoria di esclusione dal campionato della società Selvavetere Fondi. Insiste nella doglianza la società Pro Formia che rileva come il ritiro dal campionato della società Selvavetere Fondi sia stato pubblicato sul comunicato ufficiale del 20-12-2012 n. 117 con conseguente annullamento di tutte le gare effettuate dalla stessa (art. 53 commi 4 e 9 NOIF) mentre solo con il comunicato 126 del 10-1-2013, peraltro successivo all’inoltro del preannuncio di reclamo e del reclamo, venivano pubblicate le sanzioni relative alla gara del 16-12-2012, a distanza di quasi un mese dalla gara, quasi a voler sanare a posteriori proprio la posizione del calciatore in questione. Avverso il reclamo invia nei termini le controdeduzioni la società Campodimele che insiste invece sul fatto che il calciatore, come tutti quelli che si erano trovati nelle stesse situazioni nelle gare disputate dal Selvavetere Fondi, avesse regolarmente scontato la squalifica nella gara contro il Selvavetere Fondi, pur non essendosi disputata per l’assenza della società ospite. Il reclamo è infondato. Va premesso che il regolamento sancisce che le gare utili per l’espiazione delle squalifiche dei tesserati sono quelle che hanno conseguito effetti ai fini della classifica, chiarendo altresì che nel caso una gara non venga disputata per rinuncia da parte di una società i calciatori di questa, in posizione di squalifica, non la scontano. Implicitamente quindi, dal combinato disposto delle norme, si ricava che, invece, scontano la squalifica i calciatori della squadra avversaria a quella rinunciataria. Nel caso che ci occupa è ben vero che la società Selvavetere Fondi abbia comunicato la propria rinuncia a mezzo fax il 14-12-2012 in ore serali, ma è altrettanto vero che, proprio per la vicinanza con la gara della domenica, il Comitato non potè provvedere né ad emanare il Comunicato Ufficiale in cui si dava atto della rinuncia al campionato con l’adozione dei provvedimenti conseguenti, né ad annullare la gara del 16-12-2012 tra il Campodimele e la Selvavetere Fondi. Tanto è vero questo che sia l’Arbitro che la società di casa si presentarono regolarmente in campo ed attesero il regolamentare tempo d’attesa prima che il direttore di gara, constatata la rinuncia della società Selvavetere Fondi, ne decretava la mancata effettuazione. L’Arbitro ha quindi regolarmente redatto il referto e lo ha trasmesso al competente Giudice Sportivo che non poteva che adottare i provvedimenti che ha adottato, constatando la rinuncia della società ospitata. Quindi, anche se le decisioni sono state pubblicate su di un comunicato successivo, hanno piena efficacia per quello che hanno stabilito e sono assolutamente congrue. Il provvedimento che ha preso atto della rinuncia al campionato della stessa società Selvavetere Fondi ha, come stabilito dal regolamento, provveduto a rendere inefficaci ai fini della classifica tutte le gare precedenti disputate dalla società rinunciante, e quindi anche quella che ci occupa, ma non inficia i provvedimenti disciplinari adottati a seguito di quelle gare, né determina la nullità dell’espiazione delle sanzioni. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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