COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 43 DEL 24.1.2013 (Gara: COLONNA – POLI del 19.1.2013 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 43 DEL 24.1.2013 (Gara: COLONNA – POLI del 19.1.2013 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società reclamante, osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che non sussistevano i presupposti per la sospensione dell’incontro, dal momento che l’arbitro non aveva subito alcun atteggiamento aggressivo da parte dei giocatori del COLONNA, i quali avevano soltanto protestato verbalmente, sicchè non si era creata alcuna situazione di pericolo per il Direttore di gara. La reclamante ha quindi chiesto che venga disposta la ripetizione della gara, previo annullamento del provvedimento impugnato. Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’arbitro ha descritto in maniera dettagliata gli eventi che lo hanno costretto a sospendere l’incontro, e ha riferito, a tal riguardo, che al 34mo del secondo tempo, dopo la convalida di un goal della squadra avversaria, i calciatori del COLONNA lo avevano circondato, protestando con veemenza e rivolgendogli inoltre pesanti insulti e minacce, in particolar modo il giocatore CAPPELLINI VALERIO (n. 13) contestualmente i calciatori BARTONI DANIELE (n.10), LITTA FRANCESCO (n.7) e TEDESCO DANIELE (n.8) lo avevano spintonato con violenza, con entrambe le mani sul petto, facendolo indietreggiare ripetutamente; a quel punto aveva tentato di sottrarsi all’accerchiamento, non riuscendovi, se non dopo l’intervento dei Dirigenti delle due Società, che lo avevano scortato verso gli spogliatoi mentre, nel frattempo, alcuni sostenitori del COLONNA tentavano di scavalcare la rete di recinzione, scagliando anche sassi in campo. L’arbitro ha inoltre precisato che i calciatori e i tifosi del COLONNA avevano persistito nel loro comportamento minaccioso, anche quando egli si trovava nello spogliatoio, sicchè era stato costretto ad abbandonare l’impianto sportivo da una uscita secondaria. Alla luce di quanto dichiarato dall’arbitro, deve quindi considerarsi del tutto giustificata la sua decisione di sospendere la gara, a causa dei gravi e ripetuti comportamenti di natura violenta e minacciosa posti in essere dai giocatori del COLONNA e, a tal riguardo, si ribadisce ancora una volta che la valutazione circa la pericolosità dei fatti che possono mettere a repentaglio la propria incolumità spetta esclusivamente all’arbitro. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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