COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 43 DEL 24.1.2013 (Gara: COLONNA – POLI del 19.1.2013 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA
DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 43
DEL 24.1.2013
(Gara: COLONNA – POLI del 19.1.2013 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società reclamante, osserva:
a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che non sussistevano i presupposti per la
sospensione dell’incontro, dal momento che l’arbitro non aveva subito alcun atteggiamento
aggressivo da parte dei giocatori del COLONNA, i quali avevano soltanto protestato verbalmente,
sicchè non si era creata alcuna situazione di pericolo per il Direttore di gara.
La reclamante ha quindi chiesto che venga disposta la ripetizione della gara, previo annullamento
del provvedimento impugnato.
Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’arbitro
ha descritto in maniera dettagliata gli eventi che lo hanno costretto a sospendere l’incontro, e ha
riferito, a tal riguardo, che al 34mo del secondo tempo, dopo la convalida di un goal della squadra
avversaria, i calciatori del COLONNA lo avevano circondato, protestando con veemenza e
rivolgendogli inoltre pesanti insulti e minacce, in particolar modo il giocatore CAPPELLINI
VALERIO (n. 13) contestualmente i calciatori BARTONI DANIELE (n.10), LITTA FRANCESCO
(n.7) e TEDESCO DANIELE (n.8) lo avevano spintonato con violenza, con entrambe le mani sul
petto, facendolo indietreggiare ripetutamente; a quel punto aveva tentato di sottrarsi
all’accerchiamento, non riuscendovi, se non dopo l’intervento dei Dirigenti delle due Società, che lo
avevano scortato verso gli spogliatoi mentre, nel frattempo, alcuni sostenitori del COLONNA
tentavano di scavalcare la rete di recinzione, scagliando anche sassi in campo. L’arbitro ha inoltre
precisato che i calciatori e i tifosi del COLONNA avevano persistito nel loro comportamento
minaccioso, anche quando egli si trovava nello spogliatoio, sicchè era stato costretto ad
abbandonare l’impianto sportivo da una uscita secondaria.
Alla luce di quanto dichiarato dall’arbitro, deve quindi considerarsi del tutto giustificata la sua
decisione di sospendere la gara, a causa dei gravi e ripetuti comportamenti di natura violenta e
minacciosa posti in essere dai giocatori del COLONNA e, a tal riguardo, si ribadisce ancora una
volta che la valutazione circa la pericolosità dei fatti che possono mettere a repentaglio la propria
incolumità spetta esclusivamente all’arbitro.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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