COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE BUFFONI ANTONIO (TESS. ENEA POMEZIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 40 DEL 17.1.2013 (Gara: ENEA POMEZIA – CE.I.S. ASD del 12.1.2013 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE BUFFONI ANTONIO (TESS. ENEA POMEZIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 40 DEL 17.1.2013 (Gara: ENEA POMEZIA – CE.I.S. ASD del 12.1.2013 – Campionato III Categoria Roma) Il calciatore in titolo, con il ricorso avanzato e in sede di audizione diretta, ha richiesto la rivisitazione del provvedimento in epigrafe, ritenendolo eccessivo a fronte del reale svolgimento dei fatti, visto che la reazione dallo stesso avuta nei confronti di un avversario e successivamente nei confronti di un tifoso, è essenzialmente dovuta alle offese verbali del primo e dalle provocazioni dell’altro. Il calciatore ha precisato, altresì, che il racconto arbitrale non riporta fedelmente l’accaduto, in quanto, a fonte del cartellino rosso mostratogli a seguito di un suo fallo di gioco, non è stato condotto via a forza dai propri compagni ma si è allontanato tranquillamente. Altresì, non reputa verosimile la versione arbitrale che, a distanza notevole, ha potuto rendersi conto di ciò che accadeva tra il calciatore stesso e il tifoso, diverbio peraltro conclusosi solo a parole, in virtù del fatto che un dirigente dell’ENEA POMEZIA si è frapposto fra i due, evitando conseguenze per entrambi. Questa Commissione, come noto, nell’esame dei ricorsi, deve fare riferimento ai contenuti dei referti arbitrali, fonte di prova primaria. Nel caso di specie, dalla lettura degli atti, si evince inequivocabilmente la censurabilità dei comportamenti tenuti dal BUFFONI, sia in occasione dell’espulsione, sia successivamente all’uscita del campo. Contestualmente va sottolineato come questi si siano risolti esclusivamente in atteggiamenti offensivi e minacciosi ma assolutamente non connotati da azioni violente. In un quadro così composto, si ritiene che, rapportando la situazione suesposta ai consueti parametri adottati dalla giurisprudenza di questo Organo Giudicante nell’analisi di fattispecie analoghe, la sanzione possa essere ridimensionata entro limiti di minore entità. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo del calciatore BUFFONI ANTONIO e, per l’effetto, riduce la squalifica da 6 a 4 giornate. La tassa reclamo va restituita.
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