COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE BUFFONI ANTONIO (TESS. ENEA POMEZIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 40 DEL 17.1.2013 (Gara: ENEA POMEZIA – CE.I.S. ASD del 12.1.2013 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE BUFFONI ANTONIO (TESS. ENEA POMEZIA) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 40 DEL 17.1.2013
(Gara: ENEA POMEZIA – CE.I.S. ASD del 12.1.2013 – Campionato III Categoria Roma)
Il calciatore in titolo, con il ricorso avanzato e in sede di audizione diretta, ha richiesto la
rivisitazione del provvedimento in epigrafe, ritenendolo eccessivo a fronte del reale svolgimento dei
fatti, visto che la reazione dallo stesso avuta nei confronti di un avversario e successivamente nei
confronti di un tifoso, è essenzialmente dovuta alle offese verbali del primo e dalle provocazioni
dell’altro.
Il calciatore ha precisato, altresì, che il racconto arbitrale non riporta fedelmente l’accaduto, in
quanto, a fonte del cartellino rosso mostratogli a seguito di un suo fallo di gioco, non è stato
condotto via a forza dai propri compagni ma si è allontanato tranquillamente.
Altresì, non reputa verosimile la versione arbitrale che, a distanza notevole, ha potuto rendersi
conto di ciò che accadeva tra il calciatore stesso e il tifoso, diverbio peraltro conclusosi solo a
parole, in virtù del fatto che un dirigente dell’ENEA POMEZIA si è frapposto fra i due, evitando
conseguenze per entrambi.
Questa Commissione, come noto, nell’esame dei ricorsi, deve fare riferimento ai contenuti dei
referti arbitrali, fonte di prova primaria.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti, si evince inequivocabilmente la censurabilità dei
comportamenti tenuti dal BUFFONI, sia in occasione dell’espulsione, sia successivamente
all’uscita del campo. Contestualmente va sottolineato come questi si siano risolti esclusivamente
in atteggiamenti offensivi e minacciosi ma assolutamente non connotati da azioni violente.
In un quadro così composto, si ritiene che, rapportando la situazione suesposta ai consueti
parametri adottati dalla giurisprudenza di questo Organo Giudicante nell’analisi di fattispecie
analoghe, la sanzione possa essere ridimensionata entro limiti di minore entità.
Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo del calciatore BUFFONI ANTONIO e, per l’effetto, riduce la
squalifica da 6 a 4 giornate.
La tassa reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE BUFFONI ANTONIO (TESS. ENEA POMEZIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 40 DEL 17.1.2013 (Gara: ENEA POMEZIA – CE.I.S. ASD del 12.1.2013 – Campionato III Categoria Roma)"