COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MANCINI GIUSEPPE, MORETTO ROBERTO, DAVID ROBERTO, GINESIO SENESI, APRILE ANTONIO E ANDREA CALCE PER RISPONDERE TUTTI DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 34 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, DEL SIG. BELLATO LUCA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 LETT. A) DEL REGOLAMENTO AIA E DELLE SOCIETÀ A.S.D. BORGO PODGORA, A.S.D. NUOVO ATLETICO SABOTINO, A.S.D. NETTUNO, A.S.D. HERMADA. A.S.D. SERMONETA CALCIO E A.S.D. MACCARESE CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MANCINI GIUSEPPE, MORETTO ROBERTO, DAVID ROBERTO, GINESIO SENESI, APRILE ANTONIO E ANDREA CALCE PER RISPONDERE TUTTI DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 34 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, DEL SIG. BELLATO LUCA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 LETT. A) DEL REGOLAMENTO AIA E DELLE SOCIETÀ A.S.D. BORGO PODGORA, A.S.D. NUOVO ATLETICO SABOTINO, A.S.D. NETTUNO, A.S.D. HERMADA. A.S.D. SERMONETA CALCIO E A.S.D. MACCARESE CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 6.9.2012, faceva pervenire alla Procura Federale, per le opportune valutazioni, copia di alcuni articoli pubblicati sul quotidiano LATINA OGGI, nell’edizione del 27.8.2012, dalla cui lettura si apprendeva che nei giorni immediatamente precedenti, erano state disputate senza la prescritta autorizzazione del Comitato Regionale competente, alcune gare amichevoli quali, nello specifico: BORGO PODGORA - MACCARESE CALCIO NUOVO ATLETICO SABOTINO – NETTUNO HERMADA - SERMONETA. Nella stessa nota, il Presidente del Comitato Regionale Lazio, segnalava che, in base a quanto risultava dall’articolo di stampa, la gara amichevole tra HERMADA e SERMONETA, era stata diretta dall’arbitro LUCA BELLATO della Sez. AIA di Aprilia. La Procura Federale, in considerazione di quanto sopra, ascoltava singolarmente i Responsabili in questione: - Il Sig. GIUSEPPE MANCINI – Presidente della Società PODGORA – il quale dichiarava di non aver avuto un ruolo nell’organizzazione dell’incontro e che la prevista autorizzazione non era stata richiesta, molto probabilmente, per la scomparsa nel mese di luglio del Segretario Giuseppe Tonini, che si occupava di tali incombenze; - Il Sig. ANDREA CALCE (MACCARESE) il quale dichiarava di essere stato lui ad attivarsi, attraverso l’allenatore PAOLONI del Borgo Podgora, per l’effettuazione di una gara amichevole, aggiungendo che giocando la sua squadra fuori casa, , l’incombenza di richiedere l’autorizzazione al Comitato Regionale Lazio dovesse svolgerla la Società BORGO PODGORA; - Il Sig. ROBERTO MORETTO – presidente della A.S.D. NUOVO SABOTINO – ammetteva di essere stato lui ad organizzare l’incontro amichevole con l’A.S.D. NETTUNO, senza pensare minimamente che dovesse richiedere l’autorizzazione in questione; - Il Sig. ROBERTO DAVID (Presidente A.S.D. NETTUNO) affermava di non essere stato lui ad organizzare la gara, ma concordata dal Direttore sportivo, aggiungendo che l’autorizzazione non era stata richiesta dalla sua Società perché, per quanto di sua conoscenza, tale onere doveva essere a carico della Società ospitante; - Il Sig. GINESIO SENESI (Presidente della Società HERMADA), riferiva che la gara era stata pianificata dai due tecnici e che non veniva fatta richiesta di autorizzazione, in quanto non conosceva tale norma. Interpellato il Sig. SENESI per la scelta dell’arbitro LUCA BELLATO, dichiarava di conoscerlo personalmente, perchè in passato era stato tesserato per le sue squadre giovanili. Ricordava anche che il BELLATO, gli aveva chiesto almeno 15 giorni prima di tale incontro, se poteva usufruire del fisioterapista della Società, in quanto affetto da un problema muscolare. Nel giorno dell’incontro, dopo aver svolto una seduta di fisioterapia, veniva invitato a dirigere la gara. Inizialmente rifiutava, poi viste le insistenze, accettava, posizionandosi a bordo campo, tra le 2 panchine. - Il Sig. ANTONIO APRILE – Presidente della Società SERMONETA – confermava che l’incontro era stato organizzato dai due mister, e che la richiesta di autorizzazione doveva essere presentata dalla Società organizzatrice e gli era stato riferito che l’incontro era stato diretto da una persona vestita con un paio di calzoncini celesti ed una maglia bianca. - L’arbitro LUCA BELLATO il quale confermava che si trovava al campo il giorno dell’incontro per le sue cure fisioterapiche, al termine delle quali eseguiva esercizi di allungamento, posizionandosi tra le due panchine da dove, per 20 minuti, seguiva la partita. Negava di aver diretto tale incontro per le precarie condizioni fisiche ed anche perché era a conoscenza delle norme che gli vietavano di dirigere incontri senza la prescritta autorizzazione. Confermava di aver indossato, per l’occasione, un paio di pantaloncini azzurri ed una maglietta bianca. Osservato quanto sopra, il Procuratore Federale ha rilevato che tutti i tesserati ascoltati hanno confermato le notizie apparse sul quotidiano LATINA OGGI, ammettendo che per le tre gare amichevoli non è stata richiesta al Comitato regionale alcuna autorizzazione, in violazione dell’art. 34 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e che, per quanto attiene alla posizione dell’arbitro LUCA BELLATO, nessun dubbio può sussistere per la Procura in merito alla circostanza che l’arbitro abbia diretto l’incontro tra HERMADA e SERMONETA CALCIO, violando così il disposto dell’art. 40 comma 4 del Regolamento AIA. Ed è per tutte queste considerazioni che vengono deferiti alla Commissione Disciplinare Territoriale, i Sigg.ri MANCINI GIUSEPPE, MORELLO ROBERTO, DAVID ROBERTO, GINESIO SENESI, APRILE ANTONIO, ANDREA CALCE e l’arbitro LUCA BELLATO per le violazioni loro ascritte. Alla riunione indetta da questa Commissione, è presente l’Avv. ALESSANDRO GIROLAMI, in rappresentanza dell’arbitro LUCA BELLATO, all’atto dell’audizione non presente, ed il Sig. ROBERTO DAVID dell’A.S.D. NETTUNO. Per gli altri deferiti nessuno è comparso. La Società SERMONETA CALCIO ha fatto pervenire memoria difensiva nei termini. La Procura Federale concludeva ritenendo i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, chiedendo: per MANCINI GIUSEPPE, MORETTO ROBERTO, DAVID ROBERTO, GINESIO SENESI, APRILE ANTONIO, ANDREA CALCE 3 mesi di inibizione e per l’arbitro BELLATO LUCA 3 mesi di sospensione. Per le Società BORGO PODGORA, NETTUNO, HERMADA, SERMONETA, NUOVO ATLETICO SABOTINO, MACCARESE l’ammenda di € 1.500. Il Presidente della Società NETTUNO, Sig. DAVID ROBERTO, conferma che la sua Società , invitata all’incontro amichevole, riteneva che avesse provveduto la Società NUOVO ATLETICO SABOTINO a regolarizzare la richiesta di autorizzazione, quale Società organizzatrice dell’evento. Aggiunge affermando la totale buona fede sulla vicenda e che comunque non era presenta alcun arbitro per la direzione della partita. L’Avv. GIROLAMI si riporta integralmente alla memoria difensiva riportata in precedenza, confermando che il suo assistito non ha in alcun modo diretto la gara, essendo impegnato in cure fisioterapiche e che ha solo assistito parzialmente all’incontro, senza dirigerlo. L’arbitro BELLATO, tardivamente, deposita un documento attestante la necessità di cure fisioterapiche. La Procura contesta la produzione di tale documento per la tardività , sottolineando poi che su tale certificato è apposta data immediatamente successiva all’evento. La Commissione non ha nulla da obiettare, in quanto le violazioni emerse a carico dei deferiti sono chiare ed indiscutibili come risultano dalle loro stesse deposizioni, effettuate presso l’Organo Inquirente. Va certamente ridimensionata la posizione del Presidente della Società NETTUNO, Sig. DAVID ROBERTO, il quale unico a presentarsi dinanzi a questa Commissione, sottolineava la sua totale buona fede, come sopra specificato. Aldilà di tutte le considerazioni sopra riportate, si ritiene comunque che le sanzioni proposte dalla Procura Federale, pur tenuto conto che le Società deferite appartengono ai massimi campionati regionali, possono essere ricondotti entro limiti di minore entità, in relazione a casi analoghi già presentatisi. Per l’arbitro LUCA BELLATO, non sussiste alcun dubbio in merito al fatto che lo stesso abbia arbitrato la gara HERMADA – SERMONETA del 26.8.2012, senza la necessaria autorizzazione, tenendo presente, tra l’altro, che non può essere utilizzata una struttura di Società, per problemi fisici alla sua persona. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e di irrogare i seguenti provvedimenti: - Sigg.ri MANCINI GIUSEPPE – MORETTO ROBERTO – GINESIO SENESI 45 giorni di inibizione; - Sigg.ri APRILE ANTONIO, ANDREA CALCE e DAVID ROBERTO 15 giorni di inibizione. - BELLATO LUCA – arbitro effettivo della Sez. di Aprilia – 6 mesi di sospensione. - Società BORGO PODGORA, HERMADA, NUOVO ATLETICO SABOTINO l’ammenda di € 500,00; - Società NETTUNO, SERMONETA e MACCARESE l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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