COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA MARCHETTI PAOLA – PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ LO.FRA DI FIUGGI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E LA SOCIETA’ LO.FRA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DEL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA MARCHETTI PAOLA – PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ LO.FRA DI FIUGGI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E LA SOCIETA’ LO.FRA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DEL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. La Delegazione Provinciale di Frosinone comunicava alla Procura Federale l’effettuazione di un Torneo non autorizzato, organizzato dalla Società LO.FRA, nei giorni 1, 2 e 3 giugno 2012, relativo alle Categorie Esordienti 1999/2000, Pulcini 2001/2002/2003/2004. L’incaricato della Procura Federale, ha accertato l’effettiva disputa del Torneo in questione, e delle relative gare, pur in assenza della formale autorizzazione del C.R. Lazio. Ha, altresì, anche accertato che, in ossequio a quanto previsto del Regolamento della L.N.D., la Società EUROPA TORNEI, organizzatrice del Torneo inviava richiesta di autorizzazione per la effettuazione del Torneo denominato “MAGIC CUP” provvedendo al pagamento della relativa tassa. Nonostante l’istanza in questione, la Procura rilevava che il C.R. Lazio nulla comunicava al riguardo, sicchè in assenza del relativo permesso, esisteva preclusione alla effettuazione del Torneo. Pur considerando la Procura l’attendibilità della richiesta, valorizzata dal bonifico in favore del C.R. LAZIO effettuato in data 31.5.2012, riteneva che la mancata acquisizione della formale autorizzazione, costituiva per la partecipazione della Società A.S.D. LO. FRA violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 30 comma 1 del Regolamento della L.N.D., a carico della Sig.ra MARCHETTI PAOLA, Presidente della Società in questione. Tale tipo di condotta, secondo l’Organo Inquirente, è ascrivibile alla Società LO.FRA di Fiuggi, in via diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per la violazione ascritta al suo Presidente. Ritiene la Procura che, alla luce della documentazione in atti, non sussistono sufficienti elementi a carico delle Società partecipanti provenienti da altre regioni, onde sostenere una loro diretta responsabilità, ben potendosi ravvisare nella vicenda in questione, l’attenuante della buona fede, ex art. 3 comma 1 del C.G.S. Comunque, al di la di tutto quanto sopra esposto, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società LO.FRA di Fiuggi per le violazioni ascritte ed indicate in titolo. Alla riunione indetta presso la Commissione Disciplinare è presente la Procura Federale e la Sig.ra Marchetti Paola, deferita per il caso in esame. Il Procuratore Federale insiste nel ravvisare la responsabilità della Sig.ra Marchetti Paola, chiedendo per la predetta l’inibizione per mesi 4 e per la società LO.FRA € 500 di ammenda. La Presidente della Società LO.FRA, Sig.ra Marchetti Paola, tiene a precisare preliminarmente che la Società da lei presieduta, oltre ad essere una A.S.D. e anche una Società a responsabilità limitata. Detto questo, pone in evidenza la totale buona fede nella vicenda, , tanto che il bonifico per le richieste di autorizzazioni è stato effettuato dall’agenzia Europa Tornei che si è occupata dell’organizzazione del Torneo in esame. Il collaboratore federale, a tale riguardo, specifica che non ha mai messo in dubbio che la società LO.FRA abbia effettuato il bonifico, ma che il punto chiave è la partecipazione a detto torneo, senza una specifica autorizzazione Federale. La Commissione, dopo aver ampiamente esaminato il caso, si è resa conto che sulla vicenda la Società deferita, pur avendo partecipato al Torneo “MAGIC CUP”, ha certamente una responsabilità, così come sostiene la stessa Procura, limitatamente però alla partecipazione ad un Torneo sprovvisto della prescritta autorizzazione, di cui all’art. 34 del Regolamento della L.N.D. In considerazione di ciò, si ritiene anche alla luce di talune precisazioni fornite dalla deferita, di modificare lievemente le sanzioni proposte dall’Organo Inquirente. Conseguentemente, questa Commissione delibera di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e di irrogare i seguenti provvedimenti: per il Presidente MARCHETTI PAOLA l’inibizione di mesi 2 e per la Società LO.FRA l’ammenda di € 300,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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