COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAGLIANESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE PROTASI DANILO, FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MARZI MARIO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEL FRATE WADSON MATTIA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 138 DEL 24.1.2013 (Gara: MAGLIANESE – VEJANESE del 20.1.2013 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAGLIANESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI €
300 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A CARICO DEL
CALCIATORE PROTASI DANILO, FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MARZI
MARIO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEL FRATE WADSON MATTIA
ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 138
DEL 24.1.2013
(Gara: MAGLIANESE – VEJANESE del 20.1.2013 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società MAGLIANESE contesta decisamente il contenuto del referto arbitrale, ponendo
preliminarmente all’attenzione una direzione di gara non all’altezza della situazione, in
considerazione che si trattava di un incontro al vertice tra le due squadre.
Entrando nel dettagliato ricorso, tiene ad evidenziare che, è pur vero che i propri sostenitori hanno
manifestato un certo malumore e contestazione avverso le decisioni arbitrali, senza però l’arbitro
riportare lo stesso comportamento manifestato dai tifosi avversari. Tra l’altro ha confuso gli sputi,
provenienti da una altezza sopraelevata, con schizzi di acqua piovana che lo raggiungevano sulla
divisa.
Non è d’accordo la Società MAGLIANESE sui provvedimenti disciplinari assunti a carico dei
calciatori, ritenendoli non rispondenti del tutto a quanto accaduto in campo.
Il calciatore PROTASI DANILO, continuamente provocato da una persona che sedeva nella
panchina avversaria, reagiva chiedendo i motivi della sua espulsione, mentre per la persona in
panchina non veniva adottato analogo provvedimento.
Il calciatore MARZI MARCO, espulso perché reagiva a numerosi, gravi e ripetuti falli subiti (tanto
che successivamente era costretto a ricorrere a cure ospedaliere), mentre si avvicinava al
Direttore di gara per chiedergli spiegazioni, si toglieva dalle mani il fango, e che alcuni schizzi,
involontariamente, lo raggiungevano sulla divisa. A fine gara per tutto quello accaduto in
precedenza protestava con una certa veemenza, senza però profferire offese o minacce all’arbitro.
Il calciatore DEL FRATE WADSON MATTIA, contrariamente a quanto scritto dall’arbitro, a fine
gara gli ha solo rivolto minacce e reiterate proteste.
Ritiene la U.S. MAGLIANESE che con i chiarimenti forniti le sanzioni comminate possano essere
adeguatamente ridimensionate e riportate secondo gli effettivi comportamenti dei responsabili.
Questa Commissione, dopo aver affrontato l’ampia disanima di quanto rappresentato dalla
reclamante, ed aver attentamente letto gli atti di gara, in effetti si è resa conto cha alcune
considerazioni possono apparire condivisibili.
l’esistenza di continue provocazioni subite dai calciatori hanno determinato in essi una reazione,
certamente sproporzionata e non giustificabile, che può indurre questa Commissione a tener conto
nella valutazione delle sanzioni di tale aspetto.
Il comportamento del PROTASI, che tentava di colpire l’arbitro con una testata, è da considerarsi
certamente un gesto di particolare gravità, ma dovuto alla frustrazione di atteggiamenti di
provocazione di avversari e di una persona che sedeva in panchina, non sanzionati dal direttore di
gara.
Anche il comportamento del MARZI, così come riportato in precedenza, e per gli stessi motivi di
cui sopra, può comunque essere ricondotto ad una sanzione di minore entità, tenuto conto degli
abituali parametri adottati per casi simili.
Nel comportamento del calciatore DEL FRATE WADSON MATTIA si intravede un atteggiamento
particolarmente aggressivo, non sfociato comunque in un atto tendente a provocare danni fisici alla
persona dell’arbitro.
Per tutte le motivazioni di cui sopra, anche l’ammenda può essere lievemente ridimensionata.
Detto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in argomento riducendo l’ammenda ad € 200,00.
Di ridurre la squalifica del calciatore PROTASI DANILO al 30.6.2014, del calciatore MARZI MARIO
al 30.9.2013 e del calciatore DEL FRATE WADSON MATTIA a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAGLIANESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE PROTASI DANILO, FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MARZI MARIO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEL FRATE WADSON MATTIA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 138 DEL 24.1.2013 (Gara: MAGLIANESE – VEJANESE del 20.1.2013 – Campionato II Categoria)"