COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICO LUIGI (TESS. ATLETICO LITTORIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDUICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL 17.1.2013 (Gara: ATLETICO LITTORIA – NUOVO LATINA ISONZO del 13.1.2013 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICO LUIGI (TESS. ATLETICO LITTORIA) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 A PROPRIO CARICO ADOTTATO
DAL GIUDUICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL
17.1.2013
(Gara: ATLETICO LITTORIA – NUOVO LATINA ISONZO del 13.1.2013 – Campionato II
Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
il ricorrente, che sebbene regolarmente convocato, non è comparso dinanzi a questa
Commissione, ha lamentato la eccessività della sanzione, dal momento che i gesti violenti (pugno
sul petto e calcio sulla coscia) da lui compiuti nei confronti dell’arbitro, non hanno causato a
quest’ultimo alcuna conseguenza fisica, tanto è vero che lo stesso non ha avuto bisogno di cure
mediche. Il reclamante, che esprime, in ogni caso, il suo pentimento per l’accaduto, ha quindi
chiesto una riduzione della sanzione, alla luce di una valutazione meno rigida dei fatti.
Ribadita la gravità e l’intollerabilità del comportamento violento posto in essere dal calciatore
FEDERICO, questa Commissione ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, onde
rapportare e graduare la stessa rispetto a quei comportamenti simili, che abbiano cagionato invece
significative conseguenze fisiche, e non semplicemente dolore, comportamenti per i quali gli
Organi di Giustizia Sportiva applicano abitualmente la sanzione massima prevista dal C.G.S. (5
anni di squalifica).
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e,per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore FEDERICO LUIGI dal
31.12.2017 al 15.10.2016.
La tassa reclamo va restituita.
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