COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICO LUIGI (TESS. ATLETICO LITTORIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDUICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL 17.1.2013 (Gara: ATLETICO LITTORIA – NUOVO LATINA ISONZO del 13.1.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICO LUIGI (TESS. ATLETICO LITTORIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDUICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL 17.1.2013 (Gara: ATLETICO LITTORIA – NUOVO LATINA ISONZO del 13.1.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il ricorrente, che sebbene regolarmente convocato, non è comparso dinanzi a questa Commissione, ha lamentato la eccessività della sanzione, dal momento che i gesti violenti (pugno sul petto e calcio sulla coscia) da lui compiuti nei confronti dell’arbitro, non hanno causato a quest’ultimo alcuna conseguenza fisica, tanto è vero che lo stesso non ha avuto bisogno di cure mediche. Il reclamante, che esprime, in ogni caso, il suo pentimento per l’accaduto, ha quindi chiesto una riduzione della sanzione, alla luce di una valutazione meno rigida dei fatti. Ribadita la gravità e l’intollerabilità del comportamento violento posto in essere dal calciatore FEDERICO, questa Commissione ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, onde rapportare e graduare la stessa rispetto a quei comportamenti simili, che abbiano cagionato invece significative conseguenze fisiche, e non semplicemente dolore, comportamenti per i quali gli Organi di Giustizia Sportiva applicano abitualmente la sanzione massima prevista dal C.G.S. (5 anni di squalifica). Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo e,per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore FEDERICO LUIGI dal 31.12.2017 al 15.10.2016. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it