COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BELLEGRA OLEVANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANTONELLI PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 143 DEL 31.1.2013 (Gara: BELLEGRA OLEVANO – ATLETICO SUPINO del 27.1.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BELLEGRA OLEVANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANTONELLI PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 143 DEL 31.1.2013 (Gara: BELLEGRA OLEVANO – ATLETICO SUPINO del 27.1.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe con cui la Società in titolo chiede una riduzione della sanzione a carico del calciatore ANTONELLI, deducendo che lo stesso si sarebbe limitato a protestare verso l’arbitro; esaminati gli atti ufficiali, nei quali viene descritto un episodio nettamente diverso: a fine gara, l’ANTONELLI, stendendo una mano, raggiungeva l’arbitro al mento, senza conseguenze. Considerate, per quanto sopra, prive di fondamento le doglianze della ricorrente e congruo il provvedimento adottato in prima istanza, questa Commissione delibera di respingere il reclamo avanzato dalla Società BELLEGRA OLEVANO e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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