COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO COMUNALE NAZZANO – COMUNALE MONTORIO ROMANO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153 /LND del 14/2/2013 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO COMUNALE NAZZANO - COMUNALE MONTORIO ROMANO Sciogliendo la riserva di cui al C.U. Nº 143 del 31/1/2013. Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società MONTORIO ROMANO e con il quale si deduce che l'arbitro avrebbe sospeso definitivamente la gara inopinatamente senza un reale motivo solo per avere ricevuto offese dai sostenitori della Società dalla tribuna. Per l'effetto chiede la ripetizione della gara. Il reclamo è fondato. L'arbitro riferisce nel proprio rapporto di gara che al 42º del I tempo a causa di "gravissime intimidazioni e offese rivolte allo stesso,da parte dell'allenatore e Presidente della Società MONTORIO ROMANO decideva di sospendere la gara definitivamente sul seguente punteggio: COMUNALE NAZZANO - MONTORIO ROMANO 1 – 0 Da quanto sopra descritto, appare evidente che non sussistessero motivi validi per sospendere la gara e l'arbitro non ha messo in atto tutti i poteri previsti dal regolamento a sua disposizione per verificare o meno se esistevano le condizioni per una normale prosecuzione della gara. Tra l'altro, si rileva che le contestazioni verso l'arbitro erano verbali e, seppur gravemente offensive, per questo Organo Giudicante, non risultano tali a determinare la sospensione della gara e pertanto in considerazione a quanto sopra descritto e avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 17 comma 4 del CGS DELIBERA - di accogliere il reclamo proposto dalla Società COMUNALE MONTORIO ROMANO - di infliggere alla Società COMUNALE MONTORIO ROMANO l'ammenda di Euro 150.00 per l'intemperanza dei propri sostenitori - di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza - di non addebitare la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it