COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCO ROFENA E DELLA SOCIETA’ ASD SETTEBAGNI CALCIO SALARIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCO ROFENA E DELLA SOCIETA’ ASD SETTEBAGNI CALCIO SALARIO A seguito dell’istruttoria scaturita dalla segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio, che aveva rimesso all’Organo inquirente la denuncia pervenuta dal Presidente della società Polisportiva Torrenova ASD, la Procura Federale disponeva il deferimento del Sig. Franco Rofena, allenatore di base, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 36 comma 1 del regolamento del settore tecnico e dell’articolo 7 comma 1 del CGS, e la società Settebagni Calcio Salario per rispondere della violazione dell’articolo 7 comma 1 CGS in relazione all’articolo 4 comma 5 del CGS per il tentativo di illecito perpetrato da soggetti ad essa estranei. La Procura Federale riteneva provati i fatti oggetto della denuncia nella quale si esponeva che l’allenatore Rofena aveva telefonato ad almeno tre calciatori della società Torrenova, nell’imminenza della gara con il SetteBagni calcio Salario del 25-3-2012, valevole per il Campionato di Promozione, invitandoli ad uno scarso impegno e comunque che avesse trovato riscontro quanto esposto almeno per la telefonata intercorsa con il calciatore Gross. Nel corso dell’indagine si erano svolte varie audizioni dei dirigenti e dei calciatori interessati nonché dei confronti tra gli stessi ed alfine vi era stata la sostanziale ammissione del Gross sul contenuto della telefonata rivoltagli dal Rofena. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione alle parti ed invitava i deferiti a far pervenire memorie difensive nei termini. Faceva pervenire memoria difensiva l’allenatore Rofena che metteva in evidenza le contraddizioni emergenti dalle dichiarazioni dei tesserati del Torrenova tra i quali i calciatori Monaco e Ticconi negavano recisamente di aver ricevuto telefonate dal Rofena nell’imminenza della gara con il Settebagni con l’invito a non impegnarsi. L’allenatore Vergili dapprima aveva riferito che il calciatore Gross lo aveva informato della telefonata ricevuta dal Rofena nel quale sarebbe stato invitato a non impegnarsi e che lo stesso calciatore Gross lo aveva informato che analoghe telefonate erano state ricevute dai calciatori Monaco e Ticconi. Successivamente lo stesso tesserato aveva invece asserito di non essere proprio certo che il calciatore Gross avesse parlato di telefonate ricevute dal Monaco e dal Ticconi ed il Gross aveva negato, anche in sede di confronto, che la telefonata del Rofena fosse stata finalizzata ad invitarlo a non impegnarsi nella gara, mentre aveva confermato soltanto che il Rofena aveva solo commentato che la gara con il Settebagni sarebbe stata seguita da una partita di Coppa infrasettimanale e che, quindi, l’allenatore del Torrenova avrebbe fatto bene a risparmiare i titolari non rischiando infortuni in vista del ravvicinato impegno successivo. Nell’audizione compariva il deferito Rofena, assistito dal suo legale che ribadiva quanto contenuto nelle memorie difensive e dichiarava che forse la denuncia del Vergili poteva essere giustificata con un certo deterioramento dei rapporti con lo stesso; deterioramento causato dal timore dell’allenatore Vergili di perdere il Gross che, in forza dei costanti buoni rapporti con il Rofena, pareva tentato di passare al Settebagni. La Procura Federale richiedeva l’affermazione di responsabilità per le violazioni ascritte di entrambi i deferiti e l’irrogazione della sanzione della squalifica per tre anni a carico del Rofena e la penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per il Settebagni calcio Salario. Ritiene la Commissione che i fatti ascritti al Rofena non possano qualificarsi come tentativo di illecito sportivo ma sono da censurare come violazione delle norme comportamentali previste e sanzionate dall’articolo 1 comma 1 del CGS. Va particolarmente valorizzato al proposito quanto dichiarato dal calciatore Gross nell’audizione del 18-7-2012 tenutasi alla presenza anche dell’allenatore Vergili. Il Gross ha confermato l’esistenza della telefonata ricevuta dal Rofena ed ha meglio precisato il tono della stessa che è stato sicuramente indagatore sulle reali intenzioni agonistiche della squadra del Torrenova nella imminente gara con il Settebagni e che poteva essere certo finalizzato ad una esplicita o velata richiesta di attenuazione dell’impegno agonistico da parte del Gross che, però, probabilmente per la ferma reazione di questi, non vi è stata. Possiamo quindi parlare di atti preliminari alla esplicita richiesta illecita che, però, non si è concretizzata ed è rimasta probabilmente nelle intenzioni del Rofena. Poiché non può farsi il processo alle intenzioni ci si deve attenere a quanto effettivamente è accaduto, o quantomeno è emerso come “realtà processuale” a seguito dell’istruttoria, e quindi si deve senz’altro ritenere la telefonata come assolutamente inidonea a configurare un tentativo di illecito, anche se va detto che il tono usato, il contesto, i rapporti tra l’allenatore di base Rofena ed il calciatore Gross, sono da censurare in quanto al di fuori dei canoni di quella lealtà sportiva che sempre deve sovrintendere ai rapporti tra tesserati, soprattutto se appartenenti a (o comunque agenti nell’interesse di) società che si dovevano contrapporre sul campo di lì a qualche giorno. Non vi è dubbio che la telefonata abbia creato turbamento nel Gross, se è vero come è vero che questi ha ritenuto di avvertire subito il suo allenatore, che ha poi pensato che anche altri calciatori, che intrattenevano notoriamente contatti con il Rofena, potessero essere stati contattati da questi. In sostanza si è creata da parte del Rofena una turbativa nel pacifico andamento pre-gara dell’attività di una consorella che poteva e doveva essere evitato e, peraltro, si è comunque insinuato nel calciatore il dubbio se dare o meno la migliore prestazione nell’imminenza di una gara di coppa infrasettimanale che costituiva un impegno agonistico importante e prestigioso. Appare quindi adeguata la sanzione di mesi sei di squalifica per l’allenatore Rofena e l’ammenda di € 500,00 per la società Settebagni calcio Salario in quanto, al di là del rapporto organico del Rofena con la stessa società, l’attività dello stesso si svolgeva comunque nell’interesse di detta società Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di ritenere il deferito Franco Rofena, allenatore di base, responsabile della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 CGS e per l’effetto di irrogare allo stesso la sanzione della squalifica per mesi sei, di ritenere altresì la società Settebagni Calcio Salario responsabile delle violazioni ascritte al Rofena ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS e per l’effetto di irrogare alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 500,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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