COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARRACUDA CALCIO A 5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEI CALCIATORI PENNACCHIA FRANCESCO E TINTISONA CRISTOPHER E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MEI SIMONE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 43 C5 DEL 6.2.2013 (Gara: BARRACUDA C5 – GREEN HOUSE del 1°.12.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARRACUDA CALCIO A 5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 6 GARE A
CARICO DEI CALCIATORI PENNACCHIA FRANCESCO E TINTISONA CRISTOPHER E DI
SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MEI SIMONE ADOTTATI DAL
GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 43 C5 DEL
6.2.2013
(Gara: BARRACUDA C5 – GREEN HOUSE del 1°.12.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie D
Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
a motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto, genericamente, che tutti i comportamenti menzionati
nel referto arbitrale, non si sarebbero realmente verificati.
Per tali ragioni ha richiesto l’annullamento delle sanzioni, sia a carico dei calciatori che della
Società.
Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, risultano
descritti in maniera dettagliata sia il comportamento del calciatore MEI che, dopo l’espulsione per
offese all’arbitro, reiterava le espressioni ingiuriose e minacciose anche fuori dal campo, sia il
comportamento dei calciatori PENNACCHIA e TINTISONA i quali, al termine della gara,
spintonavano reiteratamente l’arbitro, rivolgendogli inoltre espressioni offensive estese anche agli
Organi della Federazione, rendendo inoltre necessario l’intervento dei compagni per allontanarli,
nonché il comportamento di alcuni sostenitori che, nella zona degli spogliatoi, rivolgevano parole
offensive all’arbitro mentre, a sua volta, uno di essi lo spintonava, facendolo urtare con una spalla
contro il muro.
Censurati detti comportamenti, del tutto intollerabili, questa Commissione, ritenute congrue le
sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la squalifica di 3 gare a carico del calciatore MEI SIMONE,
di 6 gare a carico dei calciatori PENNACCHIA FRANCESCO e TINTISONA CRISTOPHER nonché
l’ammenda di € 200 a carico della Società BARRACUDA C5.
La tassa reclamo va incamerata.
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