COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICO LUIGI (TESS. ATLETICO LITTORIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDUICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL 17.1.2013 (Gara: ATLETICO LITTORIA – NUOVO LATINA ISONZO del 13.1.2013 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICO LUIGI (TESS. ATLETICO LITTORIA) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 A PROPRIO CARICO ADOTTATO
DAL GIUDUICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL
17.1.2013
(Gara: ATLETICO LITTORIA – NUOVO LATINA ISONZO del 13.1.2013 – Campionato II
Categoria)
Con il C.U. n. 143 del 31.1.2013, è stata pubblicata l’errata corrige al C.U. n. 132 del 17.1.2013,
relativamente al calciatore FEDERICO LUIGI della Società ATLETICO LITTORIA, riportando la
squalifica a suo carico del 31.12.2017 al 31.1.2017.
Tale modifica non è stata portata a conoscenza di questa Commissione, per cui nell’accoglimento
del relativo reclamo indicato in epigrafe, la sanzione stessa è stata ridotta dal 31.12.2017 al
15.10.2016.
Venuta a conoscenza della predetta errata corrige, questa Commissione Disciplinare ritiene
doveroso rivedere la squalifica, pertanto
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in oggetto, riducendo la squalifica del calciatore FEDERICO LUIGI dal
31.1.2017 al 18.11.2015.
Nulla sulla tassa reclamo.
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