COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SALTO CICOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 38 DELL’8.2.2013 (Gara: CAGIS 2010 – SALTO CICOLANO del 19.1.2013 – Campionato Jun. Prov. Rieti)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SALTO CICOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 38 DELL’8.2.2013
(Gara: CAGIS 2010 – SALTO CICOLANO del 19.1.2013 – Campionato Jun. Prov. Rieti)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società SALTO CICOLANO contesta la decisione di
inammissibilità adottata dal Giudice Sportivo, in quanto non avrebbe tenuto conto dell’invio alla
controparte del reclamo stesso da parte della Società SALTO CICOLANO.
A tale riguardo allega copia della ricevuta della raccomandata A.R. indirizzata alla Società CAGIS
FRASSO nei termini previsti.
In conseguenza di ciò, la ricorrente chiede che venga annullata la decisione indicata in epigrafe, e
quindi che l’incontro venga disputato regolarmente.
Questa Commissione, dopo aver esaminato le carte in possesso, si è resa conto che in effetti in
base a tale disguido, non è stato possibile esaminare il contenuto dello stesso, che avrebbe anche
potuto determinare una decisione diversa, in quanto la richiesta di causa di forza ,maggiore per la
mancata disputa dell’incontro, è stata suffragata da documenti di comprovata attendibilità.
Ciò detto, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il ricorso in argomento, annullando la decisione indicata in oggetto, dando mandato
agli Organi competenti per la disputa della gara.
La tassa reclamo va restituita.
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