COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA OTTO TORREMAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DINCA DENNY ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 71 SGS DEL 7.2.2013 (Gara: ALESSANDRINO – ROMA OTTO TORRE MAURA del 3.2.2013 – Campionato Giov. Prov. Fascia B Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA OTTO TORREMAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DINCA DENNY ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 71 SGS DEL 7.2.2013 (Gara: ALESSANDRINO – ROMA OTTO TORRE MAURA del 3.2.2013 – Campionato Giov. Prov. Fascia B Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società ROMA OTTO T.M., assumendo che nella frase del calciatore DINCA sarebbero contenute esclusivamente espressioni di disprezzo per un compagno di squadra, senza alcun riferimento a discriminazioni razziali; letti gli atti ufficiali, dai quali, per contro, risulta che il calciatore in questione ha profferito ad un suo compagno di squadra con riferimento ad un terzo compagno, una frase dal contenuto discriminatorio. Considerato che l’art. 11 del C.G.S. sanziona come un minimo edittale di 5 gare simili comportamenti; tenuto conto che per quanto sopra, non sono assumibili le lamentele della ricorrente, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento, confermando la decisione impugnata. La tassa viene incamerata.
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