COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI PIGNATARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 5.3.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE EVANGELISTA GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 147 DEL 6.2.2013 (Gara: SERMONETA – CITTA’ DI PIGNATARO del 3.2.2013 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI PIGNATARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 5.3.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE EVANGELISTA GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 147 DEL 6.2.2013 (Gara: SERMONETA – CITTA’ DI PIGNATARO del 3.2.2013 – Campionato Promozione) La Società in epigrafe ha avanzato reclamo in ordine al provvedimento in titolo, asserendo che il Sig. EVANGELISTA (Presidente della Società) , nell’occasione indicato come Dirigente responsabile – allorquando è stato espulso dall’arbitro, non stava protestando nei confronti di quest’ultimo, ma bensì si stava rivolgendo ad un proprio calciatore, reo di non avere in campo un comportamento consono. A dire della reclamante, l’arbitro ha equivocato non soltanto circa la suddetta circostanza, ma anche successivamente, allorquando l’EVANGELISTA si allontanava lentamente dal campo, a causa delle sue condizioni di salute e non in atteggiamento di protesta e rifiuto. Dall’analisi degli atti di gara, come noto fonte primaria di prova, emerge una diversa dinamica dei fatti, in considerazione che l’allontanamento dell’EVANGELISTA, si è concretizzato anche in virtù dell’intervento del proprio capitano. Ciò nonostante, occorre non ignorare le condizioni sanitarie sofferte dall’EVANGELISTA che certamente hanno indotto l’arbitro a sopravvalutare in negativo l’atteggiamento del Dirigente. Per quanto sopra esposto, ritenendo che le argomentazioni addotte dalla reclamante consentono di delineare un quadro lievemente meno grave, questo Organo Giudicante DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo l’inibizione del Dirigente EVANGELISTA GIUSEPPE al 28.2.2013. La tassa reclamo va restituita.
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