COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GUADALUPEROS AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 600,00 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FERRATO SIMONE E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI FERRATO DANIELE E IMBASTONI DANILO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 149 DEL 7.2.2013 (Gara: GUADALUPEROS – LUISS del 3.2.2013 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GUADALUPEROS AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA
DI € 600,00 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL
CALCIATORE FERRATO SIMONE E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI FERRATO
DANIELE E IMBASTONI DANILO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO
REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 149 DEL 7.2.2013
(Gara: GUADALUPEROS – LUISS del 3.2.2013 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società GUADALUPEROS chiede un riesame delle sanzioni
di cui in titolo, non ritenendole rapportate ai fatti accaduti.
Letti gli atti ufficiali, dai quali risulta il comportamento assai deprecabile dei sostenitori locali, nei
riguardi dell’arbitro, nonché la condotta, a fine gara, del calciatore FERRATO SIMONE (spinta
all’arbitro con atteggiamento arrogante nei suoi riguardi) e quella dei compagni di squadra
FERRATO DANIELE e IMBASTONI DANILO, i quali assumevano comportamento violento nei
confronti di avversari.
Avuto riguardo, peraltro, che la condotta dei sostenitori e dei tesserati, pur inaccettabile, non ha
avuto conseguenze significative nei confronti dell’arbitro e degli avversari, per cui le sanzioni
stesse offrono margini di un lieve ridimensionamento, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in questione riducendo l’ammenda ad € 400,00 e le squalifiche a carico del
calciatore FERRATO SIMONE a 4 gare e dei calciatori FERRATO DANIELE e IMBASTONI
DANILO a 2 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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