COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMULEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BUSTI GIANMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 31.1.2013 (Gara: FONTE MERAVIGLIOSA – ROMULEA del 26.1.2013 – Campionato Allievi Reg. Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMULEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA
PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BUSTI GIANMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 31.1.2013
(Gara: FONTE MERAVIGLIOSA – ROMULEA del 26.1.2013 – Campionato Allievi Reg. Fascia
B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione
della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili;
che, in effetti, il gesto del calciatore, così come precisato dalla reclamante, va ricondotto
nell’ambito di una azione di giuoco, con il pallone che si trovava in aria all’altezza del viso;
che, pertanto, pur dovendosi ritenere pericoloso il gesto del BUSTI, allo stesso non può attribuirsi
alcuna intenzione di arrecare danno fisico all’avversario, tanto è vero che lo stesso ha potuto
riprendere regolarmente il giuoco;
che pertanto la sanzione può essere parzialmente rivisitata.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore BUSTI GIANMARCO a 2
gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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