COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANITRELLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE SUGAMOSTO ANGELO FINO AL 5.4.2013, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CALDARONI MARCO E TARQUINIO GIANMARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 33 DEL 31.1.2013 (Gara: ANITRELLA – BROCCOSTELLA del 26.1.2013 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 157 /LND del 21/2/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANITRELLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA
DEL CALCIATORE SUGAMOSTO ANGELO FINO AL 5.4.2013, DI SQUALIFICA PER 3 GARE
A CARICO DEI CALCIATORI CALDARONI MARCO E TARQUINIO GIANMARCO ADOTTATI
DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.
33 DEL 31.1.2013
(Gara: ANITRELLA – BROCCOSTELLA del 26.1.2013 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)
La Commissione Disciplinare,
visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, dai quali si ricava che il calciatore
SUGAMOSTO ANGELO, a fine gara, poggiava le mani addosso all’arbitro e, nell’occasione, gli
rivolgeva frasi offensive, mentre i compagni di squadra CALDARONI e TARQUINIO, nella
circostanza, gli rivolgevano ripetute frasi offensive e irriguardose;
visto il reclamo con il quale la Società ANITRELLA chiede una riduzione delle squalifiche,
ritenendole eccessive in rapporto ai fatti;
considerato che, per quanto riguarda il calciatore SUGAMOSTO, in effetti, il suo comportamento si
è limitato a gesti e parole di protesta dalle caratteristiche inammissibili, benché prive di alcun tipo
di violenza nei confronti dell’arbitro, tanto da offrire margini di accoglimento.
Di contro, riguardo alla condotta dei calciatori CALDARONI e TARQUINIO appare adeguata la
sanzione inflitta in primo grado, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società ANITRELLA riducendo, per l’effetto,
la squalifica al calciatore SUGAMOSTO ANGELO al 15.3.2013, mentre rimangono confermate le 3
giornate di squalifica a carico dei calciatore CALDARONI MARCO e TARQUINIO GIANMARCO.
La tassa reclamo va restituita.
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