COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MARTA WERNER PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 VI COMMA CGS NONCHÉ DELL’ASD PRO CALCIO F.C. PER VIOLAZIONE DELL’ART.4 II COMMA CGS PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MARTA WERNER PER LA
VIOLAZIONE DELL’ART.1 VI COMMA CGS NONCHÉ DELL’ASD PRO CALCIO F.C. PER
VIOLAZIONE DELL’ART.4 II COMMA CGS PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN
RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO
PRESIDENTE.
La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione
Disciplinare Territoriale della Sig.ra Marta Werner n.q. di dirigente della A.S.D. Pro Calcio Football,
perché in occasione della gara “La Sabina – Pro Calcio F.C.” del 03.11.12, valevole per il
Campionato Giovanissimi Provinciali Fascia B di Roma, sottoscriveva e consegnava al Direttore di
Gara la distinta con n. 4 calciatori di età inferiore a quella consentita per il campionato di
riferimento, in contrasto con quanto prescritto alla normativa riportata nel C.U. n. 1 S.S. 2012-13
(prot.2773 del 13.11.12).
Tale condotta della tesserata viola l’art. 1 VI comma CGS e per l’effetto consegue, a titolo di
responsabilità oggettiva ex art. 4 II CGS, il deferimento anche dell’Associazione Sportiva di
appartenenza.
All’udienza del 21.02.13 la Procura Federale era rappresentata dall’Avv. Liberati che concludeva
per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la condanna a 3 mesi di inibizione per la sig.ra
Werner e l’ammenda di €. 200,00 per l’A.S.D. Pro Calcio F.C. Nessuno compariva per i deferiti, né
venivano prodotte memorie difensive.
La Commissione si riservava.
Dalla lettura degli atti prodotti in istruttoria, si evince che la responsabilità dei deferiti per i fatti così
come contestati è provata per tabulas e, quindi, ritenuta anche la congruità della misura delle
sanzioni richieste dalla Procura rispetto all’entità dei fatti contestati, questa Commissione, valutate
le circostanze,
DELIBERA
Accertata la responsabilità dei deferiti sanziona la sig.ra Marta Werner a n. 3 mesi di inibizione per
violazione dell’art. 1 VI comma CGS ed a titolo di responsabilità oggettiva applica la sanzione
dell’ammenda di € 200,00 all’ASD Pro Calcio F.C..
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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