COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PEGASO A.S.D. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 143 DEL 31-1-2013 IN MERITO ALLA GARA PEGASO – FUTBOL MONTESACEO DEL 6-1-2013 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PEGASO A.S.D. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 143 DEL 31-1-2013
IN MERITO ALLA GARA PEGASO – FUTBOL MONTESACEO DEL 6-1-2013 CAMPIONATO DI
SECONDA CATEGORIA
La società Pegaso ha impugnato, ritualmente e nei termini, la delibera con la quale il Giudice
Sportivo competente aveva respinto il reclamo di primo grado inoltrato dalla società in esito alla
decisione dell’Arbitro di sospendere la gara in epigrafe al termine del primo tempo. Il direttore di
gara, riferiva nel suo rapporto, di aver sospeso la gara per le intemperanze messe in atto da alcuni
calciatori al termine del primo tempo, intemperanze consistite in un comportamento minaccioso ed
ingiurioso, tanto che, dapprima era stato costretto a sostare per qualche minuto sul campo di
gioco, e poi a rimanere di fatto barricato negli spogliatoi sino all’arrivo della forza pubblica. Nel
frangente si associava un comportamento minaccioso di alcuni tifosi che si accalcavano nei pressi
del cancelletto che divide gli spalti dal recinto degli spogliatoi pronunciando frasi minacciose. Il
Giudice Sportivo irrogava alla società Pegaso la punizione sportiva della perdita della gara e
l’ammenda di € 150,00. Nel gravame la società eccepisce che non si erano minimamente verificate
le condizioni per addivenire alla sospensione della gara, che le minacce dei calciatori erano state
sostanzialmente contenute, che il comportamento dei pochi sostenitori presenti si era limitato ad
intemperanze verbali e che l’Arbitro non aveva adottato alcun provvedimento atto a ristabilire
l’ordine, non aveva convocato i capitani, non aveva sollecitato i dirigenti ed aveva poi rifiutato di
riprendere il gioco, dopo aver adottato i provvedimenti disciplinari, benché fosse intervenuta sul
campo la forza pubblica.
Il reclamo è fondato. Dalla lettura del rapporto arbitrale si può verificare come le intemperanze dei
calciatori, adeguatamente sanzionate in sede disciplinare, e del pubblico, si sono limitate a
minacce verbali, delle quali solo quelle del calciatore Saracino sono state gravi e reiterate, mentre
non vi sono stati gesti che abbiano potuto concretamente mettere a repentaglio l’incolumità
dell’Arbitro. Il direttore di gara, guadagnati gli spogliatoi, non ha adottato alcun provvedimento
disciplinare comunicandolo al capitano della squadra, né ha convocato il capitano pretendendo
che i calciatori da considerare espulsi venissero allontanati dal recinto degli spogliatoi, non ha
chiamato la forza pubblica, e non ha altresì adottato i predetti provvedimenti nemmeno quando è
giunta la forza pubblica la cui presenza, come riportato nel referto, aveva riportato la calma
assoluta sul campo. Non vi erano quindi gli estremi per sospendere la gara, soprattutto perché
l’Arbitro, pur essendo al riparo da qualsiasi conseguenza fisica in quanto al sicuro negli spogliatoi,
non ha ritenuto di adottare alcun concreto provvedimento per ristabilire l’ordine e portare a termine
l’incontro. Va quindi disposta la ripetizione della gara.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata limitatamente all’irrogazione della
sanzione della punizione della perdita della gara a carico della Pegaso ASD; dispone di
conseguenza la ripetizione della gara mandando alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per
gli adempimenti di conseguenza; conferma la sanzione dell’ammenda di euro 150,00 a carico della
società Pegaso ASD per le intemperanze verbali messe in atto dai sostenitori.
La tassa reclamo va restituita.
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