COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE MORELLI WILLIAM (TESS. SPORTING TORBELLAMONACA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 68 SGS DEL 31.1.2013 (Gara: ROCCAPRIORA – SPORTING TORBELLAMONACA del 27.1.2013 – Campionato Giov.mi Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE MORELLI WILLIAM (TESS. SPORTING TORBELLAMONACA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 68 SGS DEL 31.1.2013 (Gara: ROCCAPRIORA – SPORTING TORBELLAMONACA del 27.1.2013 – Campionato Giov.mi Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la madre del calciatore minorenne; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: il reclamante, che rinnova le sue scuse per il deplorevole gesto, ha chiesto una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva, e ha fatto presente, a tal riguardo, che lo sputo ha colpito l’arbitro sulla divisa e non già sul volto. Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che, al termine dell’incontro, mentre si intratteneva con il dirigente e l’allenatore del TORBELLAMONACA dinanzi alla porta aperta dello spogliatoio di detta squadra, all’improvviso si era affacciato sulla porta un calciatore privo di maglia, il quale, senza proferire alcun insulto o minaccia, con gesto repentino gli aveva sputato contro, attingendolo sul petto, mentre un piccolo schizzo di saliva lo aveva raggiunto anche sotto il mento. L’arbitro ha inoltre precisato che i dirigenti del TORBELLAMONACA si erano prontamente adoperati per identificare l’autore del gesto, e che gli stessi si erano vivamente scusati per l’accaduto. Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, questa Commissione, pur ribadendo la gravità e l’intollerabilità del gesto compiuto dal calciatore, ritiene tuttavia di rivisitare la sanzione, dal momento che lo sputo, contrariamente a quanto dichiarato in un primo tempo nel rapporto di gara, ha attinto l’arbitro non già in faccia, bensì sulla divisa all’altezza del petto. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore MORELLI WILLIAM dal 31.12.2015 al 31.1.2014. La tassa reclamo va restituita.
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