COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGILI URBANI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PESCE GIANLUCA, DEL MASSAGGIATORE CIRULLI FABRIZIO, E FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BAELI FRANCESCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO C.U. N. 66SGS DEL 31.1.2013 (Gara: VIGILI URBANI – AURELIO FIAMME AZZURRE del 27.1.2013 – Campionato Giov.mi Reg. Ecc.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGILI URBANI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA
FINO AL 30.4.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PESCE GIANLUCA, DEL
MASSAGGIATORE CIRULLI FABRIZIO, E FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE
BAELI FRANCESCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE
LAZIO C.U. N. 66SGS DEL 31.1.2013
(Gara: VIGILI URBANI – AURELIO FIAMME AZZURRE del 27.1.2013 – Campionato Giov.mi
Reg. Ecc.)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
la reclamante ha escluso che il calciatore BAELI FRANCESCO abbia schiaffeggiato un avversario,
spintonando poi l’arbitro, e ha escluso inoltre che il calciatore PESCE GIANLUCA e il
massaggiatore CIRULLI FABRIZIO abbiano rivolto al direttore di gara espressioni offensive riferibili
al colore della sua pelle, avendo invece soltanto protestato nei suoi confronti.
La ricorrente ha quindi chiesto una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive.
Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, risultano
descritti i comportamenti posti in essere da ciascun tesserato: il massaggiatore CIRULLI, al
termine della gara, apostrofando l’arbitro con riferimento al colore della sua pelle, gli aveva rivolto
pesanti e ripetuti insulti, bestemmiando più volte e minacciandolo inoltre gravemente;
il calciatore BAELI, dopo aver subito un fallo, aveva reagito schiaffeggiando l’avversario e, dopo
l’espulsione, aveva spinto per terra il Direttore di gara; il calciatore PESCE, infine, dopo la notifica
del provvedimento di espulsione, si era rivolto all’arbitro, menzionando il colore della sua pelle,
rivolgendogli poi una espressione irriguardosa ed offensiva.
Valutati i suddetti comportamenti, questa Commissione, ritiene del tutto congrue ed adeguate le
sanzioni inflitte al massaggiatore CIRUSLLI e al calciatore BAELI;
si ritiene invece di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta al calciatore PESCE, rapportando la
stessa alla sanzione minima edittale prevista dall’art. 11 comma 2 del C.G.S., in considerazione
delle minori sue responsabilità.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo relativo al massaggiare CIRULLI FABRIZIO e al calciatore BAELI
FRANCESCO, confermando le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo.
Di accogliere il reclamo relativo al calciatore PESCE GIANLUCA e, per l’effetto, riduce la squalifica
dal 30.4.2013 al 20.3.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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