COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANDONATESE AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.4.2013 A CARICO DEI CALCIATORI PESCE ALESSIO E TRAMONTOZZI FRANCESCO E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PELLEGRINI MIRKO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 35 DEL 14.2.2013 (Gara: SANDONATESE – BROCCOSTELLA del 9.2.2013 – Campionato III Categoria Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANDONATESE AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 5.4.2013 A CARICO DEI CALCIATORI PESCE ALESSIO E
TRAMONTOZZI FRANCESCO E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PELLEGRINI
MIRKO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
FROSINONE CON C.U. N. 35 DEL 14.2.2013
(Gara: SANDONATESE – BROCCOSTELLA del 9.2.2013 – Campionato III Categoria
Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
a motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto l’eccessività delle sanzioni, dal momento che, pur
essendosi verificati contatti fisici tra i giocatori delle due squadre, deve escludersi che i loro gesti
abbiano assunto connotati di forte violenza, tanto è vero che, nessuno degli interessati ha dovuto
fare ricorso a cure mediche;
valutati i comportamenti dei singoli giocatori, questa Commissione ritiene che le sanzioni
comminate dal Giudice Sportivo, possono essere parzialmente rivisitate alla luce
dell’interpretazione dell’art. 19 comma 4 lett. b del C.G.S.;
tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico dei calciatori TRAMONTOZZI
FRANCESCO e PESCE ALESSIO dal 5.4.2013 al 20.3.2013, nonché quella del calciatore
PELLEGRINI MIRKO da 4 a 3 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANDONATESE AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.4.2013 A CARICO DEI CALCIATORI PESCE ALESSIO E TRAMONTOZZI FRANCESCO E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PELLEGRINI MIRKO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 35 DEL 14.2.2013 (Gara: SANDONATESE – BROCCOSTELLA del 9.2.2013 – Campionato III Categoria Frosinone)"