COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANDONATESE AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.4.2013 A CARICO DEI CALCIATORI PESCE ALESSIO E TRAMONTOZZI FRANCESCO E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PELLEGRINI MIRKO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 35 DEL 14.2.2013 (Gara: SANDONATESE – BROCCOSTELLA del 9.2.2013 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANDONATESE AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.4.2013 A CARICO DEI CALCIATORI PESCE ALESSIO E TRAMONTOZZI FRANCESCO E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PELLEGRINI MIRKO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 35 DEL 14.2.2013 (Gara: SANDONATESE – BROCCOSTELLA del 9.2.2013 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: a motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto l’eccessività delle sanzioni, dal momento che, pur essendosi verificati contatti fisici tra i giocatori delle due squadre, deve escludersi che i loro gesti abbiano assunto connotati di forte violenza, tanto è vero che, nessuno degli interessati ha dovuto fare ricorso a cure mediche; valutati i comportamenti dei singoli giocatori, questa Commissione ritiene che le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, possono essere parzialmente rivisitate alla luce dell’interpretazione dell’art. 19 comma 4 lett. b del C.G.S.; tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico dei calciatori TRAMONTOZZI FRANCESCO e PESCE ALESSIO dal 5.4.2013 al 20.3.2013, nonché quella del calciatore PELLEGRINI MIRKO da 4 a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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