COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 14.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE Girone A – Gara: GOLFODIANESE – CARCARESE 1929 del 27.01.13 Terminata con il risultato di 1 a 0

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 14.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE Girone A – Gara: GOLFODIANESE - CARCARESE 1929 del 27.01.13 Terminata con il risultato di 1 a 0 Il Giudice Sportivo Premesso che in relazione alla gara in esame la Società CARCARESE 1929 ha presentato rituale reclamo in ordine al regolare svolgimento della gara, sostenendo che l'arbitro sarebbe incorso in errore tecnico, sostanzialmente, per aver consentito ad un giocatore della GOLFODIANESE, il nr. 5 Stabile Mario, di proseguire la gara nonostante il medesimo fosse stato espulso per doppia ammonizione al 36º minuto del s.t. sul risultato di 1 a 0 per la GOLFODIANESE. La reclamante sostiene che il giocatore della squadra avversaria sarebbe rientrato negli spogliatoi e poi richiamato dai compagni in campo per portare a termine la gara. Inoltre, la reclamante si duole anche del fatto che il direttore di gara, a seguito delle proteste dei giocatori di entrambe le squadre, durate almeno dieci minuti, avrebbe poi concesso soltanto 3 minuti di recupero. In relazione a tali accadimenti la società reclamata chiede l'applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della reclamante "per chiara responsabilità di quanto accaduto". La società GOLFODIANESE non ha presentato in merito le proprie controdeduzioni. Esaminati, gli atti ufficiali, in particolare il referto arbitrale (il quale si ricorda è connotato da fede privilegiata ed incontrastabile rispetto alle versioni di parte) ed i primi motivi di reclamo già indicati nel preannuncio, questo Giudice Sportivo ha richiesto al Direttore di gara un primo supplemento di referto in ordine agli esatti accadimenti oggetto del reclamo; il direttore di gara faceva pervenire regolare supplemento in cui testualmente ha specificato quanto segue: "al 40º del s.t a seguito del rigore da me concesso alla società Carcarese, ammonivo nella mischia il giocatore nr. 6 (Di Mauro Fabio) e non il calciatore nr. 5 (Stabile Mauro) entrambi della società Golfodianese. Lo stesso credendosi espulso abbandonava il campo, ma io non avevo preso in merito nessuna decisione in tal senso visto che avevo ammonito il giocatore nr. 6 (Di Mauro Fabio)." Successivamente - a seguito della formalizzazione ufficiale del reclamo da parte della società CARCARESE 1929, la quale lamenta un ulteriore errore tecnico da parte del direttore di gara, per non aver concesso un adeguato recupero in relazione al tempo perso per le proteste dei giocatori in occasione degli accadimenti de quo - questo Giudice Sportivo, richiedeva un secondo supplemento in ordine al recupero concesso ed alla durata delle proteste; a tale richiesta il Direttore di Gara faceva pervenire altro supplemento di referto in cui testualmente dichiara: "al momento delle proteste, ho fermato il mio cronometro e riprendevo dopo 4' minuti il gioco riazionando il cronometro fino al termine della gara. Tempo effettuato nel p.t. 45' min. + 1' min. recupero Tempo effettuato nel s.t. 45' min. + 3' min. recupero Effettivamente giocati Si precisa che, erroneamente non sono stati aggiunti i 4 minuti di proteste sul referto". Ritenuto che, dal contenuto dei motivi di reclamo della società CARCARESE 1929 e dal contenuto del referto e supplementi arbitrali emergono due versioni totalmente differenti degli accadimenti, e soprattutto non collimanti sui due punti fondamentali ai fini della presente decisione: 1. la società CARCAESE 1929 sostiene che sia stato ammonito il giocatore avversario nr. 5 ed invece il direttore di gara precisa in modo chiaro e puntuale di aver ammonito il nr. 6; 2. la società CARCARESE 1929 sostiene che l'arbitro non abbia fatto recuperare il tempo perso per proteste (almeno 10 minuti), invece il direttore di gara precisa nel supplemento di aver fermato il cronometro per 4 minuti, e di aver fatto giocare il s.t. regolarmente per 45' minuti più 3 minuti effettivamente giocati. Considerato che per capire se e come l'Arbitro abbia applicato le Regole del Gioco, il G.S. deve rifarsi agli atti ufficiali della gara in oggetto, fonte privilegiata di prova e documenti da cui attingere piena conoscenza dell'evoluzione degli accadimenti, occorre, innanzitutto, chiarire che nel contenuto del referto arbitrale e nei relativi supplementi non solo non vi è alcuna ammissione di errore tecnico da parte del Direttore di gara, ma anzi emerge una versione dei fatti totalmente diversa da quella esposta nei motivi di reclamo. L'arbitro, in realtà, non cita nel suo referto e nei due supplementi richiesti dal G.S., le circostanze esposte dalla reclamante, che se accertate sarebbero risultate determinante ai fini del riconoscimento dell'errore tecnico. Tenuto conto che il contenuto del reclamo della società CARCARESE 1929, nonostante la chiarezza nella descrizione dei fatti e la linearità nell'esposizione dei motivi di doglianze, risulta tuttavia divergente dalla refertazione arbitrale, il cui contenuto non può essere messo in discussione o superato da dichiarazioni di parte non supportate da obiettivi elementi di riscontro che ne evidenzino in modo netto e preciso la difformità rispetto agli accadimenti realmente verificatesi. In definitiva, pertanto, nella divergenza delle due versioni (quella della reclamante e quella del direttore di gara) deve sempre prevalere quella connotata di fede privilegiata del direttore di gara, né tantomeno, nello specifico, può trovare spazio l'eventuale versione del commissario di campo che la reclamante cita nei proprio atti come persona che ritiene abbia assistito agli accadimenti cosi come esposti nei motivi di reclamo. PQM Respinge il reclamo presentato dalla società CARCARESE 1929 ed Omologa il risultato conseguito sul campo. Dispone l'incameramento della tassa di reclamo.
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