COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 21/02/2013 Delibere DEL GIUDICE SPORTIVO CASSOLESE – BAREGGIO SAN MARTINO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 21/02/2013 Delibere DEL GIUDICE SPORTIVO CASSOLESE - BAREGGIO SAN MARTINO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 45 del 14.2.2013 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Casolese. Con il reclamo la citata società sostiene che la società Bareggio ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni avvenute al 1º del 2º tempo. La società Bareggio ha inviato contro deduzioni significando che contrariamente a quanto segnalato dal direttore di gara le sostituzioni sono avvenute come segue: Al 30º del 1º tempo ha sostituito il calciatore nº 3 Luciani Roberto nato nel 1976 col nº 13Ghidotti nato nel 79;. ed inoltre ha sostituito il calciatore nº 8 Italiano Marco nato il 22-8-94 col nº 15 Buttarelli Luca nato il 24-2-1994. Infine al 29º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7Modoni Mirko nato il 29-5-93 col nº 17 Guerini Mauro nato il 10-2-1991. Il direttore di gara in tal senso interpellato fa presente con supplemento di rapporto che in effetti quanto sostenuto dalla società Bareggio è vero: durante la gara non è stato sostituito il nº 11 ma ilnº 8. Dagli atti ufficiali di gara quindi risulta che la società Bareggio, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 2 Lettieri Simone nato il 18-6-92; nº 5 Migliaccio Luca nato il 28-11-93; nº 7 Modoni Mirko nato il 29-5-93; nº 8 Italiano Marco nato il 22-8-94 enº 11 Bollini Edoardo nato il 19-3-96. Al 30º del 1º tempo ha sostituito il calciatore nº 3 Luciani Roberto nato nel 1976 col nº 13 Ghidotti nato nel 79;. ed inoltre ha sostituito il calciatore nº 8 Italiano Marco nato il 22-8-94 col nº 15 Buttarelli Luca nato il 24-2-1994. Infine al 29º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Modoni Mirko nato il 29-5-93 col nº 17Guerini Mauro nato il 10-2-1991. Continuando a domandarsi come sia possibile che ancora a fine gara ed in sede di verifica della documentazione a loro consegnata dall'arbitro (cosiddetto foglio notizie su cui sono riportati i fondamentali eventi relativi ai fatti di gara quali ammonizioni, espulsioni, sostituzioni ed in particolare con riferimento alle sostituzioni dei calciatori cosiddetti giovani, ecc. vale a dire dei fatti che possono determinare sanzioni influenti sul risultato delle gare) i dirigenti delle due società presenti sul terreno di gioco e quindi a conoscenza dei fatti rilevanti avvenuti durante la gara che pure sottoscrivono per presa visione il documento su indicato non si premurino di segnalare al direttore di gara, anche in base ai principi sostituito il calciatore nº 8 Italiano Marco nato il 22-8-94 col nº 15 Buttarelli Luca nato il 24-2-1994. Infine al 29º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Modoni Mirko nato il 29-5-93 col nº 17Guerini Mauro nato il 10-2-1991. Continuando a domandarsi come sia possibile che ancora a fine gara ed in sede di verifica della documentazione a loro consegnata dall'arbitro (cosiddetto foglio notizie su cui sono riportati i fondamentali eventi relativi ai fatti di gara quali ammonizioni, espulsioni, sostituzioni ed in particolare con riferimento alle sostituzioni dei calciatori cosiddetti giovani, ecc. vale a dire dei fatti che possono determinare sanzioni influenti sul risultato delle gare) i dirigenti delle due società presenti sul terreno di gioco e quindi a conoscenza dei fatti rilevanti avvenuti durante la gara che pure sottoscrivono per presa visione il documento su indicato non si premurino di segnalare al direttore di gara, anche in base ai principi di lealtà, correttezza e probità, eventuali errori evitando inutili ed infruttuosi gravami. Dato atto che effettivamente la gara si è svolta regolarmente ed il reclamo va rigettato PQM DELIBERA a) Di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Cassolese - Bareggio: 0-0; b) di comminare ad entrambe le società l'ammenda di € 100,00 per il comportamento omissivo dei propri dirigenti responsabili; c) si dispone inoltre l'addebito della relativa tassa se non versata.
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