COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 21/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società SARNICO FC Camp. Eccellenza Gir. C Gara del 6.02.2013 tra Sarnico FC / Sovere C.U. n. 45 del CRL datato 06.02.2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 21/02/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società SARNICO FC Camp. Eccellenza Gir. C
Gara del 6.02.2013 tra Sarnico FC / Sovere
C.U. n. 45 del CRL datato 06.02.2013
La società SARNICO FC ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore SCALVENZI Mattia per tre gare, lamentando che il gesto compiuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria era stato involontario e non violento. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva.Dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che lo SCALVENZI ha colpito con una gomitata la faccia un calciatore avversario a gioco fermo. La gravità del gesto giustifica la sanzione comminata al calciatore dal GS che merita di essere confermata
Tanto premesso e ritenuto
RESPINGE
il reclamo presentato e dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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