COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 21/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POL. S. BIAGIO Camp. 1° Categoria Gir. H Gara del 3.02.2013 tra S. Biagio / Or. Senna Lodigiana C.U. n. 44 del CRL datato 07.02.2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 21/02/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società POL. S. BIAGIO Camp. 1° Categoria Gir. H
Gara del 3.02.2013 tra S. Biagio / Or. Senna Lodigiana
C.U. n. 44 del CRL datato 07.02.2013
La società S. BIAGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore MARABOLI Emilio per tre gare, lamentando che la sanzione è eccessiva in relazione alla gravità del gesto compiuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che era stato involontario e non violento. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva : l’arbitro nel proprio rapporto afferma chiaramente che il MARABOLI ha colpito volontariamente con uno schiaffo un calciatore della squadra avversaria.
Alla luce di ciò, quanto dedotto dalla POL S. BIAGIO nel reclamo non può trovare accoglimento e quindi la sanzione comminata al calciatore dal GS merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RESPINGE
il reclamo presentato e dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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