COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 21/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CONCOREZZESE Camp. 1° Categoria Gir. M Gara del 27.01.2013 tra Muggiò San Carlo/ Concorezzese C.U. n. 42 del CRL datato 31.01.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 21/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CONCOREZZESE Camp. 1° Categoria Gir. M Gara del 27.01.2013 tra Muggiò San Carlo/ Concorezzese C.U. n. 42 del CRL datato 31.01.2013 La società CONCOREZZESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha comminato la sanzione della squalifica fino al 24.12.2013 a carico del calciatore GUERRIERI Lorenzo, per aver colpito l'arbitro all'altezza della nuca provocandogli lieve dolore e della squalifica per tre gare a carico del giocatore LIMONTA Riccardo, per offese all'arbitro, lamentando che entrambe le decisioni sarebbero eccessive rispetto ai fatti così come accaduti realmente.La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : l'arbitro, sentito personalmente a chiarimenti da questa Commissione, in particolare in merito alla posizione del GUERRIERI, ha precisato che il calciatore lo ha colpito con una testata senza premeditazione di voler compiere un atto di violenza, ma bensì nella concitazione della protesta ad una sua decisione, che ha comportato il contatto fisico sia pur volontario. E' di tutta evidenza la gravità del comportamento tenuto dal giocatore GUERRIERI Lorenzo, che sia pur non premeditato è da qualificarsi quale atto violento nei confronti del direttore di gara.Tuttavia, preso atto dei chiarimenti forniti dall'arbitro stesso e, alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Commissione, si ritiene equo dover lievemente mitigare la sanzione comminata dal GS. Quanto infine alla posizione del calciatore LIMONTA Riccardo, il comportamento tenuto da detto giocatore così' come chiaramente riportato dall'arbitro nel suo rapporto, giustifica la decisione adottata dal GS, che merita pertanto di essere confermata.Tutto quanto premesso, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la sanzione comminata al calciatore GUERRIERI Lorenzo fino a tutto il 24.09.2013 e conferma il resto. Dispone la restituzione della tassa se effettivamente versata.
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