COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 21/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società USD COMABBIO Camp. 3° Categoria. Gir. A Gara del 03.02.2013 tra Juventus Gemonio / USD Comabbio C.U. n. 24 della Delegazione di Varese datato 07.02.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 21/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società USD COMABBIO Camp. 3° Categoria. Gir. A Gara del 03.02.2013 tra Juventus Gemonio / USD Comabbio C.U. n. 24 della Delegazione di Varese datato 07.02.2013 La società USD COMABBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore GOLISCIANO Simone fino al 07.05.2013 – chiedendo una riduzione della squalifica poiché il calciatore avrebbe protestato verso l'arbitro prendendolo per un braccio per farlo voltare verso di sé e si sarebbe allontanato subito dopo la notifica dell'espulsione. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : l’arbitro, nel proprio rapporto, descrive dettagliatamente che il calciatore GOLISCIANO lo ha spinto, appoggiando entrambe le mani sul torace, in modo vigoroso facendolo indietreggiare di un paio di passi. E’ evidente la gravità del comportamento posto in essere dal GOLISCIANO, che tuttavia non ha provocato danno fisico al direttore di gara. Alla luce dei criteri adottati da questa Commissione la sanzione comminata deve essere però valutata con minor rigore. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la sanzione comminata al calciatore GOLISCIANO Simone fino al 01.04.2013. Dispone l’accredito della tassa.
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