COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 21/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società USD CASTELLANZESE Camp. Giovanissimi Reg. Gir. A Gara del 31.01.2013 tra Sestese Calcio / USD Castellanzese C.U. n. 44 del CRL datato 07.02.2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 21/02/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società USD CASTELLANZESE Camp. Giovanissimi Reg. Gir. A
Gara del 31.01.2013 tra Sestese Calcio / USD Castellanzese
C.U. n. 44 del CRL datato 07.02.2013
La società USD CASTELLANZESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha comminato la squalifica fino al 06.03.2013 dell'allenatore sig. Riccardo CERIANI, lamentando che il tecnico avrebbe chiesto spiegazioni al direttore di gara in merito alla presenza nell'impianto sportivo di persona estranea, senza tuttavia offendere e senza mancare di rispetto all'arbitro. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva: ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. B del CGS il reclamo presentato dalla società USD Castellanzese è da dichiararsi inammissibile in quanto la sanzione comminata è inferiore al mese.
Tutto quanto premesso,
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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