COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società UNION VILLA CASSANO Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 10.02.2013 tra Arconatese / Union Cassano C.U. n. 46 del CRL datato 14.02.2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 28/02/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società UNION VILLA CASSANO Camp. Eccellenza Gir. A
Gara del 10.02.2013 tra Arconatese / Union Cassano
C.U. n. 46 del CRL datato 14.02.2013
La società UNION VILLA CASSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore TOMA Ronny Diuk per tre gare, lamentando che il gesto compiuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria era stato involontario e compiuto durante una fase si gioco.
Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva : dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che TOMA Ronny Diuk ha colpito con una gomitata la faccia un calciatore avversario procurando dolore ma alcuna conseguenza fisica.
La circostanza addotta dalla società non rileva ai fini della qualificazione del gesto compiuto che stante la sua gravità giustifica la sanzione comminata al calciatore dal GS che merita di essere confermata
Tanto premesso e ritenuto
RESPINGE
il reclamo presentato e dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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