COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. ATLETICO NIBBIONNO CIVATE Camp. Prom. Gir. C Gara del 10.02.2013 tra Besana Fortitudo / A.S.D. Atletico Nibbionno Civate C.U. n. 46 del CRL datato 14.02.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. ATLETICO NIBBIONNO CIVATE Camp. Prom. Gir. C Gara del 10.02.2013 tra Besana Fortitudo / A.S.D. Atletico Nibbionno Civate C.U. n. 46 del CRL datato 14.02.2013 La società A.S.D. ATLETICO NIBBIONNO CIVATE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore ESPOSITO Mirko per tre gare, lamentando che la sanzione è eccessiva in relazione alla gravità del gesto compiuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che era stato involontario e non violento. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva : l’arbitro nel proprio rapporto afferma chiaramente che l'ESPOSITO ha colpito violentemente con una gomitata un calciatore della squadra avversaria. La gravità del gesto giustifica la sanzione comminata dal G.S. alla luce di quanto previsto dall'art. 19 comma 4 lett. B) C.G.S. e degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto RESPINGE il reclamo presentato e dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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