COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO Camp. 2° Categoria Gir. I Gara del 03.02.2013 tra A.c.o.s. Treviglio Calcio / Doverese C.U. n. 27 del CRL datato 07.02.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO Camp. 2° Categoria Gir. I Gara del 03.02.2013 tra A.c.o.s. Treviglio Calcio / Doverese C.U. n. 27 del CRL datato 07.02.2013 La società A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale le ha comminato l'ammenda di € 150,00 per aver lasciato introdurre nella zona degli spogliatoi due persone non autorizzate. La società reclamante chiedeva l'annullamento della sanzione pecuniaria sostenendo che non vi erano persone non autorizzate nella zona degli spogliatoi. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva: il reclamo non puo' trovare accoglimento in quanto le deduzioni svolte dalla reclamante non sono supportate da idonea prova e come tali costituiscono mere allegazioni di parte che non possono contrastare quanto affermato dall'arbitro nel proprio rapporto, il quale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Infatti l'arbitro nel proprio rapporto afferma chiaramente che, all'inizio della partita, due soggetti non autorizzati erano presenti nella zona spogliatoi e che gli stessi erano ancora in tale zona, anche al termine della gara, nonostante l'arbitro avesse fatto presente al Dirigente accompagnatore della reclamante di tale situazione non legittima. Alla luce di ciò, il provvedimento del G.S. merita di essere confermato. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it