COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società S.C. ANTONIANA – CAMPIONATO Allievi Prov. Gir. B Gara del 10.02.2013 tra S.C. Antoniana / ASD Busto 81 C.U. n. 33 della Delegazione di Legnano datato 14.02.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società S.C. ANTONIANA - CAMPIONATO Allievi Prov. Gir. B Gara del 10.02.2013 tra S.C. Antoniana / ASD Busto 81 C.U. n. 33 della Delegazione di Legnano datato 14.02.2013 La società S.C. ANTONIANA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore FONTANA Davide per tre giornate per atto violento nei confronti di un calciatore avversario - lamentando come il Fontana non avesse in alcun modo colpito il calciatore della squadra avversaria. La S.C. Antoniana ha chiesto altresì la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : preliminarmente, occorre evidenziare come il ricorso non sia stato notificato alla squadra avversaria ASD Busto 81 - così come previsto dalla normativa vigente - con conseguente sua inammissibilità sul punto. In relazione invece alla squalifica del calciatore FONTANA per tre giornate, dal rapporto arbitrale, nonché sentito l’arbitro a chiarimenti, emerge inconfutabilmente come il giocatore Fontana Davide, ben identificato dal direttore di gara, abbia volontariamente colpito con una schiaffo un calciatore avversario. Trattandosi di atto violento, non può che essere confermata la decisione del Giudice Sportivo, tenuto conto di quanto espressamente sancito dal CGS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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